SCIA in sanatoria con vincolo paesaggistico esclude compensazione volumetrica (Cons. Stato n. 1001 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di un immobile gravato da vincolo paesaggistico, il diniego di SCIA in sanatoria è legittimo quando l’amministrazione accerta, sulla base degli elaborati e delle fotografie allegate alla stessa istanza, che l’innalzamento della quota di imposta della gronda non è stato compensato da un effettivo abbassamento del colmo. Le fotografie allegate alle pratiche edilizie costituiscono elemento di valutazione idoneo a verificare lo stato legittimo dell’immobile. La consulenza tecnica o la verificazione non possono supplire alla mancanza di un principio di prova offerto dalla parte, secondo l’art. 2697 c.c. e l’art. 115 c.p.c.. È inammissibile, ai sensi dell’art. 104 cod. proc. amm., la censura proposta per la prima volta in appello.

Il Fatto

La proprietaria di una porzione di un compendio immobiliare di interesse storico, sito in Verona e gravato da vincolo paesaggistico, eseguiva sulla copertura di un fabbricato un intervento in difformità dai titoli edilizi rilasciati negli anni novanta. All’esito di un sopralluogo della polizia municipale, il Comune accertava l’innalzamento della quota di imposta della gronda e avviava il procedimento sanzionatorio, ordinando la demolizione delle opere abusive.

L’interessata presentava quindi una SCIA in sanatoria con contestuale richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica, sostenendo che il maggior volume derivante dall’innalzamento della gronda fosse compensato dall’abbassamento del colmo. Il Comune inibiva gli effetti della segnalazione, rilevando un aumento di volume e di SUL e il contrasto con l’art. 75 delle norme tecniche del piano degli interventi. Il TAR Veneto respingeva in parte il ricorso; la proprietaria proponeva appello, chiedendo anche una verificazione tecnica.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge il gravame. Quanto al primo motivo, il Collegio ritiene corretta la decisione del TAR, che non si è limitata al confronto tra elaborati e fotografie, ma ha valorizzato le sezioni della tavola allegata alla segnalazione. Il dato dirimente è tecnico: l’asserito abbassamento del colmo di circa 40 centimetri avrebbe dovuto comportare una riduzione dell’altezza interna del divisorio tra bagno e corridoio, mentre quella attuale risulta pari a 2,86 metri a fronte di 2,85 metri autorizzati. Ne consegue che la quota di imposta del colmo non è mai stata variata.

La Corte esclude anche la dedotta motivazione postuma: il TAR ha confutato le tesi della ricorrente senza integrare la motivazione dell’atto amministrativo, di per sé autosufficiente. Le fotografie, allegate dalla stessa interessata, possono essere utilizzate per verificare lo stato legittimo dell’immobile. L’attività istruttoria del Comune, inoltre, non è circoscritta ai rilievi della polizia municipale, poiché le misurazioni interne non equivalgono a quelle esterne, sussistendo un controsoffitto.

Sul secondo motivo, il Collegio ribadisce che la richiesta consulenza tecnica è superflua. Manca un principio di prova sulla compensazione volumetrica, e il metodo acquisitivo del processo amministrativo non rovescia l’onere probatorio. La Corte richiama l’orientamento secondo cui verificazione e consulenza non colmano le lacune probatorie della parte. In ogni caso, vi è prova in atti che l’abbassamento non vi è stato.

Il terzo e il quarto motivo sono inammissibili, perché introducono censure nuove rispetto al ricorso di primo grado, in violazione dell’art. 104 cod. proc. amm. Nel merito, l’art. 75 citato esclude il recupero dei sottotetti in presenza di alterazioni volumetriche e delle quote di imposta e di colmo: nel caso di specie l’aumento di volume è accertato. Quanto al quinto motivo, la Corte conferma la carenza di interesse, poiché la mancata attivazione del procedimento di compatibilità paesaggistica ha natura interlocutoria e, comunque, l’art. 167 d.lgs. n. 42/2004 osta alla fiscalizzazione in presenza di variazioni essenziali su immobile vincolato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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