Concorso universitario, sindacato sul giudizio della commissione solo se illogico (C.G.A.R.S. n. 543 del 19.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
I giudizi espressi dalla commissione di una procedura selettiva universitaria costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica, in quanto consistono in un apprezzamento contenutisticamente libero, fondato su conoscenze tecnico-scientifiche di non univoca interpretazione e connotato da elevata soggettività e irripetibilità. Tali giudizi sono censurabili dal giudice amministrativo solo quando emerga uno sviamento logico, un errore di fatto o una contraddittorietà immediatamente rilevabile. Il sindacato non può tradursi in una sostituzione del giudizio del giudice a quello della commissione, neppure sul presupposto, non dimostrato, che l’organo valutativo non si sia reso conto della natura dei titoli esaminati. La rinnovazione dell’attività valutativa disposta in primo grado è illegittima quando la commissione abbia agito nella piena consapevolezza dei titoli e secondo criteri coerenti con il bando.

Il Fatto

Una procedura selettiva indetta da un ateneo per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato si concludeva con la proclamazione del vincitore, con un distacco di nove punti sulla seconda classificata. Quest’ultima impugnava gli esiti davanti al TAR Sicilia, deducendo quattro motivi, tra cui l’erronea valutazione dei contratti di docenza del vincitore e l’eccessiva discrezionalità nell’attribuzione dei punteggi relativi a titoli di partenariato internazionale.

Il giudice di prime cure accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo fondato il solo quarto motivo e disponendo, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), cod. proc. amm., la rinnovazione dell’attività valutativa. In esecuzione della sentenza l’ateneo rideterminava i punteggi e dichiarava vincitrice la seconda classificata, che assumeva servizio. Il vincitore originario proponeva appello principale avverso i capi di accoglimento, mentre la nuova vincitrice spiegava appello incidentale sui motivi respinti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di carenza di interesse sollevata dall’ateneo. La nuova situazione di fatto è diretta conseguenza dell’esecuzione della sentenza appellata; un eventuale riforma in appello ripristinerebbe lo stato anteriore e imporrebbe la rimozione degli effetti dell’attività esecutiva, ai sensi dell’art. 336, secondo comma, cod. proc. civ.. L’interesse alla coltivazione di entrambi i gravami resta quindi integro.

Nel merito, il C.G.A.R.S. richiama il principio secondo cui i giudizi della commissione sono sindacabili solo in presenza di elementi che ne evidenzino lo sviamento logico, l’errore di fatto o una contraddittorietà subito rilevabile (Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 gennaio 2021, n. 202). Su questa base ritiene che la commissione non sia incorsa in alcun errore di fatto nella valutazione dei contratti di docenza: il candidato aveva espressamente indicato tre contratti di insegnamento e tre corsi mutuati, e la verifica successiva dell’ateneo, eseguita in adempimento dell’ordinanza istruttoria n. 130 del 2022, non aveva fatto emergere difformità rispetto alle dichiarazioni rese.

Il verbale n. 1 del 4 ottobre 2021, nell’attribuire i punteggi per l’attività didattica, utilizzava il sintagma “attività didattica” e non il lemma “contratto”: la commissione, quindi, ha valutato i titoli nella piena consapevolezza della loro natura. Il giudizio complessivo non appare manifestamente illogico o arbitrario, e il giudice non può sostituirvi il proprio apprezzamento. Analogamente, per i titoli relativi ai progetti Erasmus+, qualificati come esperienze di partenariato internazionale a carattere didattico, la loro collocazione nella pertinente voce del bando non è arbitraria.

Quanto all’appello incidentale, il Collegio lo respinge. La commissione ha legittimamente valutato anche i titoli risultanti dal curriculum dei candidati, in conformità all’art. 24, comma 2, lett. c), legge n. 240/2010, senza che il richiamo al solo elenco redatto dai concorrenti possa condurre a diversa conclusione. Le residue doglianze, comprese quelle sul punteggio attribuito al periodo di astensione per maternità e sulla voce premi e riconoscimenti, investono valutazioni non sindacabili in assenza di palesi illogicità; accoglierle comporterebbe un’illegittima sostituzione del giudice all’amministrazione.

L’appello principale è pertanto accolto, quello incidentale respinto, con riforma della sentenza e reiezione del ricorso di primo grado. Le spese del doppio grado sono compensate tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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