Ordine di demolizione di recinzione abusiva e onere probatorio sui titoli edilizi (TAR Piemonte n. 4 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La repressione degli abusi edilizi costituisce attività amministrativa doverosa e vincolata: accertata l’assenza del titolo abilitativo, il Comune è tenuto a ordinare la demolizione dell’opera, senza margini di discrezionalità e a prescindere dagli interessi privati coinvolti. L’interesse pubblico al ripristino della legalità violata è preminente. L’ordine di demolizione va indirizzato al proprietario del bene e al responsabile dell’abuso, e la legittimazione passiva del proprietario prescinde dall’accertamento di una sua responsabilità. Lo stato legittimo dell’immobile corrisponde ai titoli abilitativi che si sono succeduti; la stratificazione dei titoli non sana la carenza di titolo di una singola opera. La valutazione di legittimità del provvedimento si compie secondo il quadro normativo vigente al momento della sua adozione.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di un compendio immobiliare, ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune le ha intimato di demolire, entro 90 giorni, il tratto di recinzione sul confine ovest dell’immobile: un cordolo fuori terra in cemento armato, alto circa 80/90 cm, con funzione di contenimento del piazzale, sormontato da una ringhiera metallica di circa 140 cm. Il Comune aveva avviato il procedimento a seguito di un esposto di un consorzio irriguo e, dal raffronto tra lo stato di fatto accertato nel sopralluogo e gli atti in archivio, aveva rilevato l’assenza di titolo autorizzativo, sia per la recinzione sia per l’innalzamento del livello del piazzale.
La ricorrente ha dedotto violazione dei principi di imparzialità e buon andamento, errata applicazione dell’art. 9-bis del d.P.R. n. 380/2001, difetto di comunicazione dell’avvio del procedimento al consorzio e vizio di motivazione. Si sono costituiti il Comune e il consorzio, che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva. In sede cautelare il TAR aveva sospeso l’ordinanza, ravvisando nella variante edilizia n. 23/1979 un possibile titolo abilitante.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto estromesso il consorzio irriguo per difetto di legittimazione passiva: il suo esposto è un mero antecedente fattuale e riguardava un’opera diversa da quella contestata. Ha poi respinto l’eccezione di nullità della procura del Comune, richiamando la proroga di diritto dei poteri degli organi elettorali fino all’insediamento dei nuovi e l’effetto sanante ex tunc della rinnovazione ex art. 182 c.p.c.
Nel merito, il TAR ha qualificato la vigilanza edilizia come attività vincolata, richiamando Cons. Stato, Ad. Plen. n. 9 del 2017. Il Comune si era limitato a chiedere alla proprietaria l’indicazione dei titoli, senza effetti sfavorevoli: la richiesta è stata interlocutoria e non ha inciso sull’istruttoria svolta d’ufficio. I titoli invocati confermano la contestazione: la concessione n. 31/1977 non dispone sulla recinzione, la n. 26/1978 riguarda una cabina elettrica, la variante n. 23/1979 delimita l’autorizzazione al lato sulla strada provinciale, e il permesso n. 10/2005 indica il lato ovest come “recinzione esistente da non modificare”, senza affermarne la legittimità.
Il Collegio ha escluso l’operatività dell’art. 9-bis del d.P.R. n. 380/2001: lo stato legittimo corrisponde ai titoli succedutisi, ma la stratificazione non giustifica la carenza di titolo di una singola opera. Quanto alle modifiche del d.l. n. 69/2024, il provvedimento è dell’8.04.2024 e la novella è entrata in vigore il 30.05.2024: per il principio del tempus regit actum la legittimità si valuta con il quadro normativo vigente all’adozione dell’atto.
Infine, sull’art. 7 della legge n. 241/1990, la comunicazione va inviata ai destinatari degli effetti diretti: il consorzio non è destinatario dell’ordine, non è responsabile dell’abuso né soggetto tenuto a intervenire. Ai sensi dell’art. 31, secondo comma, del d.P.R. n. 380/2001, l’ingiunzione è diretta al proprietario e al responsabile, e la legittimazione passiva del proprietario non richiede l’accertamento della sua responsabilità. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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