Obbligo vaccinale e condotta ostruzionistica alla notifica dell’invito (TAR Lazio n. 2628 del 11.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati e alla proporzionalità della sanzione disciplinare costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, sindacabile dal giudice di legittimità solo per eccesso di potere nelle sue forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l’evidente sproporzionata sproporzione e il travisamento. In sede di ricorso giurisdizionale avverso la decisione che definisce il ricorso gerarchico sono inammissibili i motivi nuovi non proposti in quella sede, salvo che il termine per impugnare l’atto originario non sia ancora decorso. Il dipendente della Polizia di Stato che, con un atteggiamento complessivo ostruzionistico, impedisca o ritardi la notifica dell’invito ex art. 4 d.l. n. 44/2021, è passibile di sanzione disciplinare anche se fuori servizio per malattia o congedo, non assumendo rilievo esimente l’assenza dal luogo di lavoro.

Il Fatto

La ricorrente, Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato, è stata destinataria di un procedimento disciplinare per non aver adottato un comportamento idoneo a rendere possibile la notifica dell’invito prescritto dall’art. 4 d.l. n. 44/2021, volto a documentare l’adempimento dell’obbligo vaccinale o la volontà di sottoporvisi.

Non in servizio per malattia e per congedo ex l. n. 104/92, la ricorrente non aveva ritirato la raccomandata, nonostante i tentativi dell’ufficio, e la notifica si era perfezionata per compiuta giacenza. Il Questore le ha applicato la sanzione del richiamo scritto, in luogo della più grave pena pecuniaria proposta. Il ricorso gerarchico è stato respinto con decreto ministeriale, impugnato davanti al TAR.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge il ricorso. In via preliminare, dichiara inammissibili i motivi nuovi proposti per la prima volta in sede giurisdizionale. Richiamando la giurisprudenza del giudice d’appello, il collegio osserva che i motivi non dedotti nel ricorso gerarchico non possono essere introdotti nel giudizio avverso la decisione che lo ha definito, salvo che il termine per impugnare l’atto originario non sia ancora decorso.

Il Tribunale respinge la tesi secondo cui, trattandosi di pubblico impiego non contrattualizzato con giurisdizione estesa al merito, il termine di impugnazione non sarebbe applicabile. Ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a., la giurisdizione è esclusiva ma non estesa al merito, con conseguente soggezione all’ordinario termine decadenziale di sessanta giorni previsto dall’art. 29 c.p.a.

Nel merito, il collegio chiarisce che la condotta sanzionata non è l’inottemperanza all’obbligo vaccinale, bensì l’atteggiamento ostruzionistico volto a impedire o ritardare la notifica dell’avviso. Il provvedimento impugnato è esente dai vizi denunciati, poiché la condotta non può essere valutata in maniera atomistica: i singoli episodi, considerati isolatamente, non evidenziano scorrettezza, ma nel complesso rivelano il disegno unitario di ritardare la comunicazione.

Il Tribunale richiama l’art. 3, n. 3, d.P.R. n. 737/1981, applicabile al personale fuori servizio, e rileva che il contesto pandemico e l’aggravamento dei compiti attribuiti alla Polizia di Stato consentono di ravvisare la mancanza di correttezza nel comportamento. Richiamando Cons. Stato n. 8329 del 2023, ribadisce che l’obbligo vaccinale consegue alla mera appartenenza alla categoria, senza rilievo esimente dell’assenza dal servizio. Quanto alla proporzionalità, la sanzione non appare manifestamente sproporzionata, essendo supportata da motivazione congrua; la mancanza di precedenti disciplinari è stata valorizzata mediante l’irrogazione della sanzione meno grave.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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