Ottemperanza per il giudicato sulla Carta del docente: la P.A. non adempie, il TAR ordina l’esecuzione (TAR Puglia n. 158 del 05.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza esperito ai sensi dell’art. 112, comma 2, lettera c), cod. proc. amm. è limitato alla stretta esecuzione del giudicato del giudice ordinario, senza possibilità di cognizione di domande ulteriori e correlate. Costituisce titolo esecutivo valido la sentenza notificata all’Amministrazione in copia conforme, decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, e munita di certificazione di passaggio in giudicato. In caso di persistente inadempimento dell’Amministrazione, il giudice dell’ottemperanza ordina l’esecuzione del giudicato entro un termine determinato, riservando la nomina del commissario ad acta alla sola evenienza di un ulteriore protrarsi dell’inerzia.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani una sentenza che ne dichiarava il diritto a fruire della Carta del docente, con condanna dell’Amministrazione all’attribuzione del beneficio per tre annualità, pari a un valore complessivo di 1.500,00 euro, oltre interessi e rivalutazione. Nonostante la notifica del titolo esecutivo, avvenuta nel luglio 2024, e la successiva certificazione del passaggio in giudicato, l’Amministrazione non aveva provveduto all’adempimento. Il ricorrente ha pertanto proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Puglia, chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza, rilevando che la pretesa era stata correttamente azionata ai sensi dell’art. 112, comma 2, lettera c), cod. proc. amm., norma che consente di agire per l’attuazione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato. Il giudizio è stato pertanto circoscritto alla verifica della stretta esecuzione del titolo, senza possibilità di estendere la cognizione a questioni diverse.

Quanto ai requisiti di esecutività, la sentenza del Tribunale di Trani risultava notificata all’Amministrazione in copia conforme il 1° luglio 2024, così integrando la condizione di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, che impone il decorso del termine di centoventi giorni prima di iniziare l’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione. Inoltre, la certificazione del passaggio in giudicato, rilasciata il 6 febbraio 2025, comprovava la definitività del titolo.

A fronte di tali elementi, l’Amministrazione, costituitasi in giudizio, non aveva eccepito l’avvenuto adempimento né fornito alcuna giustificazione per l’inerzia. Il Collegio ha quindi accolto il ricorso, ordinando all’Amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza, mediante il pagamento di tutte le somme dovute.

La richiesta di nomina del commissario ad acta è stata invece riservata all’eventualità di un inadempimento successivo al termine assegnato, in considerazione del comportamento esecutivo rilevato in cause analoghe, dove il ritardo era stato determinato da carenze organiche dell’Amministrazione. La domanda di penalità di mora è stata respinta, in adesione alla giurisprudenza della Sezione. Le spese sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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