Decadenza da assegnazione provvisoria di suolo pubblico per morosità del canone (TAR Lazio n. 2612 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La morosità nel pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico, previsto dal provvedimento di assegnazione provvisoria, integra la causa di decadenza di cui all’art. 17 del Regolamento del canone patrimoniale per l’Occupazione di Suolo Pubblico e legittima il ritiro dell’assegnazione stessa. Il giudicato amministrativo che ha fatto salvi gli effetti dell’assegnazione provvisoria, salve sopravvenute e nuove esigenze di interesse pubblico, comprende il regime pubblicistico nella sua interezza, ivi compresa la riscossione del canone per l’uso dell’area. La pendenza del giudizio civile sulla debenza del canone non paralizza il potere di decadenza, né la mera programmazione della futura destinazione dell’area è condizione necessaria del ritiro. Il sindacato di legittimità non si estende al merito delle scelte amministrative di gestione dell’area.
Il Fatto
Un’associazione che svolge da oltre vent’anni attività di custodia dei veicoli nelle aree adiacenti un istituto ospedaliero ha impugnato la determinazione con cui Roma Capitale ha disposto la decadenza dall’assegnazione provvisoria delle aree, già concessa con determinazione del 5 ottobre 2022, ordinando la cessazione immediata dell’attività e lo sgombero.
Il provvedimento si fonda sulla morosità maturata per il mancato pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico. La ricorrente ha dedotto la violazione del giudicato del Consiglio di Stato, che avrebbe imposto di individuare previamente la nuova destinazione delle aree prima di recuperarne la disponibilità. Con motivi aggiunti ha contestato anche gli atti municipali sulla futura destinazione dell’area.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla constatazione che la questione sulla debenza del canone è ormai devoluta al giudice ordinario e non è oggetto del presente giudizio. Ciò nonostante, la morosità non può considerarsi irrilevante sul piano amministrativo. Il provvedimento di assegnazione provvisoria del 5.10.2022 prevedeva espressamente il pagamento del canone per l’occupazione oltre all’aggio, sicché l’assegnazione soggiace a una determinata disciplina regolamentare, nella quale la decadenza costituisce uno dei possibili sviluppi del rapporto.
Il Collegio richiama l’art. 17 del Regolamento, che annovera tra le cause di decadenza il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell’ufficio. La stessa sentenza del Consiglio di Stato n. 600/2024 ha qualificato il regime provvisorio come idoneo a tutelare gli interessi pubblici connessi all’uso delle aree, contemplandolo nella sua interezza sotto il profilo pubblicistico, quindi anche sotto quello della riscossione di un quantum per l’uso dell’area.
Quanto alla dedotta violazione del giudicato, il Tribunale respinge la lettura parcellizzata della motivazione. L’Amministrazione ha dato conto, da un lato, della patologia del rapporto provvisorio per il rilevante mancato introito, che già di per sé legittima il ritiro dell’assegnazione; dall’altro ha indicato il proprio programma di gestione dell’area, che, seppure non ancora compiutamente realizzato, assume rilievo e concretezza. Lo stesso Giudice di appello ha rilevato che le operazioni di sgombero si sono concluse con la ripresa in possesso delle aree e con l’intenzione di assicurarne la libera e gratuita fruizione da parte della collettività.
Non convincono, infine, le censure di contraddittorietà delle scelte amministrative, che attengono al merito, non sindacabile nel giudizio di legittimità. Il programma è stato portato avanti con la realizzazione di parcheggi gratuiti, di indubbia utilità per la collettività trattandosi di spazi connessi a un istituto di cura. Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto respinti, con condanna della ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
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