Requisito di capacità tecnica: il servizio di punta non è frazionabile in più contratti (TAR Abruzzo n. 120 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola del disciplinare di gara che richieda, a pena di esclusione, l’esecuzione di un contratto di punta conseguito nel settore di attività oggetto dell’appalto per un importo almeno pari a quello complessivo dell’appalto non può essere interpretata nel senso che il requisito possa essere soddisfatto sommando più contratti, ancorché stipulati con il medesimo committente e relativi al medesimo servizio. Il requisito di capacità tecnica è non frazionabile e la sua previsione risponde alla finalità di selezionare un operatore che abbia già dimostrato di poter eseguire un servizio di rilevante entità, con struttura organizzativa adeguata. Il principio del favor partecipationis opera solo a fronte di clausole ambigue, non già di prescrizioni inequivoche; la motivazione dell’esclusione può essere desunta dall’atto di comunicazione e dagli atti richiamati, senza necessità di un’integrazione postuma in sede giudiziale.
Il Fatto
Il Consorzio Acquedottistico Marsicano aveva indetto una procedura aperta per l’affidamento del servizio di call center, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e con inversione procedimentale. La società ricorrente era risultata prima in graduatoria, ma in sede di verifica della documentazione amministrativa il RUP aveva rilevato la carenza del requisito di capacità tecnica previsto dal punto 12 del disciplinare, che imponeva l’esecuzione di un unico contratto di punta di importo almeno pari a quello complessivo dell’appalto. Attivato il soccorso istruttorio e ritenuta insufficiente la documentazione prodotta, la stazione appaltante aveva disposto l’esclusione della società, che aveva impugnato il provvedimento deducendo, tra l’altro, il difetto di motivazione e l’illegittimità dell’interpretazione della clausola, sostenendo che il servizio di punta potesse essere comprovato anche dalla somma di due distinti contratti stipulati con il medesimo committente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto in primo luogo la censura relativa al difetto di motivazione, rilevando che la comunicazione di esclusione richiamava specificamente il punto 12 del disciplinare e che la stessa ricorrente, nel proprio ricorso, dimostrava di conoscere la ragione dell’espulsione, contestando nel merito l’interpretazione restrittiva della clausola.
Quanto al merito, il TAR ha escluso che il requisito potesse considerarsi soddisfatto dalla produzione di due contratti, sia pure stipulati con lo stesso committente, la cui somma raggiungeva l’importo richiesto. Il tenore letterale del punto 12 del disciplinare, richiedendo un contratto di punta, era inequivocabile: la connessione logico-sintattica tra l’oggetto del servizio e l’importo richiesto escludeva la possibilità di cumulare più commesse, anche se relative al medesimo settore. L’interpretazione letterale risultava confermata dal raffronto sistematico con la clausola sulla capacità economico-finanziaria, che faceva riferimento al fatturato specifico medio annuo, dimostrando la diversa funzione dei due requisiti.
Il Collegio ha inoltre richiamato il precedente del Cons. Stato, Sez. IV, n. 1048 del 2024, ribadendo che il requisito del servizio di punta ha lo scopo di selezionare un operatore in grado di eseguire una prestazione di rilevante entità, attività che richiede una struttura organizzativa diversa da quella necessaria per svolgere più servizi di dimensione economica minore. La scelta della stazione appaltante di richiedere un requisito più severo rispetto al minimo normativo è espressione di ampia discrezionalità, purché correlata a circostanze giustificate e funzionale all’interesse pubblico, come nel caso di specie.
Infine, il TAR ha precisato che il favor partecipationis costituisce canone ermeneutico invocabile solo a fronte di clausole ambigue, non già quando la lex specialis sia chiara; le clausole del bando non possono essere interpretate in via integrativa per attribuire loro significati impliciti. Il ricorso principale e i motivi aggiunti sono stati pertanto respinti, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.