Sanzioni per operazioni oggettivamente inesistenti: irrilevante la buona fede del contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 14813 del 27.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di irrogazione delle sanzioni per dichiarazione infedele, l’art. 8, comma 2, d.l. n. 16/2012 sanziona l’indicazione di componenti negativi non effettivamente sostenuti in dipendenza di operazioni oggettivamente inesistenti. In tale ipotesi non viene in rilievo l’elemento soggettivo della partecipazione alla frode, che riguarda le sole operazioni soggettivamente inesistenti. È pertanto falsamente applicata la disciplina normativa e la decisione è viziata quanto alla ratio decidendi quando il giudice di merito incentri la motivazione sull’elemento soggettivo, sul recupero dell’IVA e sulla buona fede del contribuente, anziché sull’indeducibilità dei componenti negativi per difetto dei requisiti di effettività e concreta determinabilità. La motivazione è solo apparente, e la sentenza nulla per error in procedendo, quando le argomentazioni siano obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate aveva emesso nei confronti di una società un provvedimento di irrogazione di sanzioni IRES per l’anno di imposta 2010, contestando operazioni oggettivamente inesistenti. La società aveva posto in essere acquisti da un fornitore e cessioni di beni a un’altra società, considerati inesistenti nell’ambito di un sistema di frode fiscale sugli scambi intracomunitari.

La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli aveva accolto il ricorso introduttivo, ritenendo che la società avesse dimostrato la diligenza richiesta. La Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva rigettato l’appello dell’Agenzia, reputando non fornita la prova della consapevolezza della contribuente di partecipare alla frode. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, resistito dalla contribuente con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina il primo motivo, con cui l’Agenzia lamentava la nullità della sentenza impugnata per assoluta mancanza o mera apparenza della motivazione. Il motivo è infondato. Per giurisprudenza consolidata (Cass. Sez. Un. n. 22232 del 2016), la motivazione è solo apparente, e la sentenza nulla per error in procedendo, quando, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, recando argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento del giudice.

Nel caso di specie l’esposizione del fatto processuale non è totalmente mancante e identifica l’oggetto del contendere, ossia la sanzione per indebita deduzione di componenti negativi non effettivamente sostenuti, in relazione al tributo IRES. Dalla lettura delle pagine della sentenza si coglie la ratio decidendi, incentrata sulla mancata prova della partecipazione della società alla frode carosello.

Il secondo motivo è invece fondato, con assorbimento dei restanti. La sentenza impugnata ha incentrato la motivazione esclusivamente sul recupero dell’IVA, oggetto di un avviso di accertamento separatamente impugnato, e ha argomentato con riferimento all’elemento soggettivo proprio delle operazioni soggettivamente inesistenti.

La Corte rileva che l’Amministrazione, con l’atto impugnato, non ha recuperato il tributo, ma ha irrogato le sanzioni contestando la presentazione di dichiarazione infedele per indebita deduzione di componenti negativi non effettivamente sostenuti, nell’ambito di un sistema di frode fiscale sugli scambi intracomunitari. Non si verte in materia di operazioni soggettivamente inesistenti: l’atto ha ad oggetto l’irrogazione della sanzione ai fini IRES in dipendenza di operazioni contestate unicamente come oggettivamente inesistenti.

Conseguentemente, non è pertinente il ragionamento del giudice circa l’elemento soggettivo ai fini della partecipazione alla frode. La sentenza è cassata e la controversia rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per il profilo accolto, per quelli assorbiti e per il regolamento delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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