Motivazione avviso di classamento catastale da DOCFA e termine non perentorio (Cass. civ. Sez. V n. 9380 del 10.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di catasto dei fabbricati, quando l’attribuzione della rendita avviene a seguito della procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, purché gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’Ufficio e la discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni. Ove l’Ufficio, senza contestare gli elementi dichiarati, qualifichi l’unità immobiliare in una diversa categoria, la motivazione è adeguata con la semplice indicazione della nuova categoria. Il termine di dodici mesi assegnato all’Ufficio per la determinazione della rendita definitiva ha natura meramente ordinatoria e non comporta decadenza dal potere di rettifica.

Il Fatto

I contribuenti propongono ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna aveva respinto l’appello contro la decisione di primo grado. Quest’ultima aveva a sua volta rigettato i ricorsi riuniti proposti dai contribuenti avverso gli avvisi di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva rettificato la rendita catastale di alcune unità immobiliari.

Gli immobili erano stati ricavati dalla suddivisione e ristrutturazione di un unico fabbricato, per il quale i contribuenti avevano presentato denuncia in procedura DOCFA, proponendo la categoria A/7. L’Ufficio, valorizzando gli stessi elementi dichiarati, aveva attribuito la categoria A/8. L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, dell’art. 7 della legge n. 212/2000, dell’art. 1 del d.m. n. 701/1994 e dell’art. 38 del d.P.R. n. 1142/1949, sostenendo che l’avviso non fosse adeguatamente motivato per non aver dato conto degli elementi di fatto offerti dalla parte, quali le caratteristiche interne, il pregio degli infissi e degli ornamenti e la presenza di un giardino o di un parco. Il motivo è giudicato infondato.

La Corte ricostruisce gli elementi che determinano la rendita catastale: la zona censuaria, la consistenza, la classe e la categoria. La categoria individua gli immobili con la stessa destinazione d’uso; la classe esprime il diverso livello di capacità di reddito in base a indici fattuali quali finiture, servizi, dimensione e posizione dei vani; la consistenza misura la grandezza, in vani per le abitazioni del gruppo A, in metri cubi per il gruppo B e in metri quadri per il gruppo C.

Il principio applicato è quello della giurisprudenza consolidata: se l’attribuzione della rendita avviene con procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione è soddisfatto con l’indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto del contribuente non siano stati disattesi e la differenza di rendita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni. Vengono richiamate Cass. n. 3104 del 2021, n. 31809 del 2018, n. 12777 del 2018 e n. 12497 del 2016.

Nel caso concreto l’Ufficio non ha contestato gli elementi dichiarati in DOCFA, ma li ha valorizzati per qualificare diversamente l’unità immobiliare, passando dalla categoria A/7 alla categoria A/8. Poiché sugli elementi di fatto oggetto della denuncia di variazione non vi è contestazione, l’obbligo di motivazione è soddisfatto con la semplice indicazione della nuova categoria. La Corte distingue poi il profilo della motivazione dell’avviso — diretto a rendere comprensibili gli elementi costitutivi della pretesa — da quello della prova della classificazione stabilita dall’Ufficio: le censure dei contribuenti attengono al merito della vicenda e alla prova dei presupposti della diversa classificazione, non alla motivazione dell’atto.

Con il secondo motivo i ricorrenti deducono che l’atto sarebbe stato emesso oltre quattro anni dopo la presentazione della DOCFA. Il motivo è disatteso. Il termine di dodici mesi previsto dal d.m. n. 701/1994 per la determinazione della rendita definitiva ha natura meramente ordinatoria e il suo carattere perentorio non è previsto dalla norma regolamentare, né può ricavarsi dalla disciplina legislativa, incompatibile con un limite temporale alla modificazione o all’aggiornamento delle rendite catastali. Il verificarsi delle scadenze non comporta quindi decadenza dal potere di rettifica. Sono richiamate Cass. n. 4752 del 2021 e n. 6411 del 2014. Le dichiarazioni presentate ai contribuenti ai sensi dell’art. 56 del d.P.R. n. 1142/1949 valgono come rendita proposta fino alla determinazione di quella definitiva.

Il ricorso è integralmente respinto. Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione dell’Agenzia delle entrate. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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