Sostituzione sanzione decreto penale con lavoro pubblica utilità anche dopo conversione in pena pecuniaria (Cass. pen. Sez. IV n. 18014 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È ammissibile la richiesta, avanzata dall’imputato nei termini di legge, di sostituzione della pena pecuniaria irrogata con decreto penale di condanna non opposto con il lavoro di pubblica utilità ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada, anche nell’ipotesi in cui la componente detentiva della pena sia stata già convertita in pena pecuniaria ai sensi dell’art. 459, comma 1-bis, cod. proc. pen.. La richiesta di sostituzione costituisce espressione di una volontà di “non opposizione” al decreto, idonea ad attivare il subprocedimento finalizzato all’applicazione della pena sostitutiva. L’orientamento che esclude tale possibilità, fondato sull’incompatibilità tra i due regimi sanzionatori, si pone in contrasto con il dettato normativo dell’art. 459, comma 1-ter, cod. proc. pen., come novellato dal d.lgs. n. 150/2022 e dal d.lgs. n. 31/2024.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Campobasso emetteva decreto penale di condanna nei confronti dell’imputato per il reato di cui all’art. 186, commi 2, lett. b), e 2-sexies, d.lgs. n. 285/1992, irrogando la pena di euro 900,00 di ammenda, ottenuta dalla somma della pena pecuniaria e della pena detentiva (giorni 10 di arresto) convertita in ammenda ai sensi dell’art. 459, comma 1-bis, cod. proc. pen.. In assenza di opposizione, la difesa chiedeva la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, allegando la dichiarazione di disponibilità dell’ente convenzionato. Il GIP rigettava l’istanza, ritenendo operante l’art. 459, comma 1-ter, cod. proc. pen. e richiamando l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui la sostituzione sarebbe illegittima in quanto i due regimi sanzionatori costituirebbero strumenti distinti e non sovrapponibili.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, investita del ricorso, ha ritenuto fondata la tesi difensiva, condividendo l’orientamento affermativo già espresso da Sez. 4, n. 6879 del 13/01/2021 e ribadito da Sez. 4, n. 43729 del 08/10/2024 e Sez. 4, n. 9225 del 27/01/2026. La Suprema Corte ha evidenziato che l’art. 186, comma 9-bis, cod. strada prevede che la pena possa essere sostituita con il lavoro di pubblica utilità anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione, sicché la richiesta esplicita dell’imputato nei termini di legge non può che essere letta come una manifestazione di “non opposizione” idonea ad attivare la procedura sostitutiva.
La Corte ha richiamato il principio secondo cui la diversa interpretazione contrasterebbe con la ratio della disposizione e potrebbe far sorgere dubbi di costituzionalità per violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost.), in quanto l’imputato sarebbe costretto a proporre opposizione per ottenere la sostituzione, ma su una pena inevitabilmente più alta rispetto a quella irrogata con il decreto penale. Il lavoro di pubblica utilità, infatti, è stato qualificato come un “rito alternativo” riconducibile alla categoria della probation, che deve trovare larga applicazione in tutti i casi previsti dalla legge.
Quanto al presupposto della previa conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, la Corte ha chiarito che la soluzione affermativa discende dallo schema procedimentale normativizzato dall’attuale formulazione dell’art. 459, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto nel 2022 e modificato nel 2024, che ha delineato una «fattispecie a formazione progressiva», con un procedimento eventualmente bifasico volto alla verifica dei presupposti per la sostituzione. Tale schema è coerente con le finalità deflattive della riforma e con la volontà legislativa di semplificare l’accesso all’istituto.
Il provvedimento impugnato, che ha escluso la possibilità di sostituzione in ragione dell’incompatibilità con la conversione in pena pecuniaria, si è quindi posto in contrasto con il paradigma normativo di riferimento, imponendosi l’annullamento con rinvio per nuovo giudizio.
Nota della Redazione
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