Continuazione in executivis esclusa per il lungo decorso del tempo (Cass. pen. Sez. I n. 25742 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di applicazione in executivis della disciplina del reato continuato ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., l’accertamento dell’unicità del disegno criminoso ai sensi dell’art. 81, secondo comma, cod. pen. costituisce questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo ove la motivazione non sia logicamente adeguata o si sviluppi lungo binari eccentrici rispetto ai consolidati principi di diritto. Tra gli indici rivelatori dell’identità del disegno criminoso, il fattore tempo è quello dotato di maggiore peso specifico: in assenza di altri elementi, quanto più ampio è il lasso tra le violazioni, tanto più deve ritenersi improbabile l’esistenza di una programmazione unitaria e predeterminata. L’omogeneità della natura dei reati e la contiguità temporale tra taluni di essi non valgono, di per sé, a contrastare tale lettura.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto al giudice dell’esecuzione l’applicazione in executivis della disciplina del reato continuato tra sei gruppi di condanne riportate in un arco temporale compreso tra il 2003 e il 2022, per reati contro il patrimonio e connessi (furti, ricettazioni, riciclaggi di autovetture e pezzi di ricambio, truffa, falso, resistenza a pubblico ufficiale). La Corte di appello di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza ritenendola palesemente infondata, per l’eterogeneità dei delitti e la loro consumazione a distanza significativa, ravvisando piuttosto un programma di vita improntato al crimine diffuso e occasionale.
Il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova.
La Motivazione della Corte
La Sezione I ha ribadito che l’accertamento circa l’unicità del disegno criminoso è una questione di fatto affidata al giudice di merito. Il controllo di legittimità opera solo se la motivazione non è logicamente adeguata o si sviluppa lungo binari eccentrici rispetto ai principi consolidati, richiamando sul punto Sez. 1 n. 12936 del 03/12/2018, dep. 2019, D’Andrea, Rv. 275222.
Il collegio ha ritenuto che l’apparato motivazionale dell’ordinanza, pur sintetico, sia sostanzialmente privo di aporie di ordine giuridico o argomentativo. La Corte territoriale ha fondato il proprio convincimento sull’arco temporale oltremodo ampio in cui le condotte si sono consumate, compreso tra i mesi invernali del 2003 e il marzo del 2022, ravvisando in ciò un elemento radicalmente confliggente con l’ipotesi di un’unitaria deliberazione criminale maturata oltre venti anni addietro.
La Corte ha quindi dato continuità a un orientamento consolidato, richiamando Sez. 2 n. 43745 del 03/10/2024, Diana, Rv. 287193, secondo cui tra i vari indici rivelatori del medesimo disegno criminoso il fattore tempo è l’elemento di maggiore peso: in assenza di altri elementi, quanto più ampio è il lasso tra le violazioni, tanto più improbabile è una programmazione unitaria e predeterminata.
Gli argomenti difensivi non sono stati ritenuti persuasivi. Quanto all’omogeneità dei delitti, essa non è vera in assoluto, poiché l’istanza coinvolge reati di truffa, riciclaggio, falso e resistenza a pubblico ufficiale, tra loro eterogenei; e comunque, valutata insieme al peculiare contesto temporale, appare più compatibile con l’opposta lettura di un generico stile di vita improntato al crimine, con realizzazione estemporanea di delitti contro il patrimonio. Quanto alla contiguità temporale tra taluni reati, i delitti risultano sempre separati da un consistente iato, che si riduce a una misura comunque significativa, prossima a un anno, solo per quelli tra loro più vicini.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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