Custodia di bene sequestrato e reato di sottrazione: onere di denuncia (Cass. pen. Sez. VI n. 28236 del 24.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sottrazione di cose sottoposte a sequestro, il custode che si avvede della sottrazione del bene e non ne dà notizia all’autorità viola il proprio dovere di custodia e pone una condotta agevolatrice dell’evento. La mancata denuncia non è dunque neutro silenzio, ma condotta colposamente ostativa al recupero del bene mediante indagini. Il momento consumativo del reato può essere ritenuto coincidente con quello dell’accertamento, sulla base di indizi e massime di esperienza, salvo che il ricorrente provi rigorosamente circostanze idonee a rendere dubbia l’epoca di commissione del fatto. In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che riproponga, in maniera generica, questioni già valutate dal giudice di merito con motivazione congrua e non manifestamente illogica.

Il Fatto

La Corte di appello di Caltanissetta, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, riduceva la pena inflitta al ricorrente per il reato di art. 335 cod. pen. a mesi quattro di reclusione, confermando nel resto la condanna. L’imputato era custode del bene e, secondo l’accertamento di merito, non aveva denunciato la sottrazione del veicolo affidatogli.

Avverso la sentenza di appello il condannato proponeva ricorso per cassazione articolando cinque motivi: violazione di legge e vizio di motivazione sul nesso di causalità rispetto alla sottrazione; errata valorizzazione della mancata denuncia quale prova di colpevolezza; omessa specificazione delle regole cautelari violate; indeterminatezza del tempus commissi delicti prospettato in un arco di cinque anni; motivazione stereotipata sul diniego della sospensione condizionale della pena.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile, rilevando che esso ripropone, in maniera generica, questioni già esaminate dal giudice distrettuale con motivazione congrua e non manifestamente illogica.

Sui primi tre motivi, il Collegio osserva che il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, la quale ha evidenziato l’impossibilità di dolersi del mancato accertamento delle modalità di sottrazione del bene da parte di chi, avendone la custodia, non ne aveva denunciato il furto. Proprio l’omessa denuncia, contrariamente a quanto riferito agli inquirenti, integra violazione del dovere di custodia e condotta agevolatrice della sottrazione ad opera di ignoti: non informando l’autorità competente che il bene non era più nella sua disponibilità, il custode ha impedito, consapevolmente e colposamente, la possibilità di recuperarlo attraverso efficaci indagini.

Il quarto motivo è manifestamente infondato. La Corte richiama il principio consolidato secondo cui il momento consumativo del reato di cui all’art. 335 cod. pen. può ritenersi coincidente con quello dell’accertamento, anche sulla base di elementi indiziari, considerazioni logiche e massime di esperienza, salvo che venga rigorosamente provata l’esistenza di situazioni idonee a confutare la valutazione presuntiva e a rendere almeno dubbia l’epoca di commissione. Vengono citate sul punto Sez. VI n. 9557 del 06.02.2020 e, da ultimo, Sez. VI n. 31113 del 26.06.2025. Nel caso di specie tale prova non risulta fornita.

Anche il quinto motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale, nel negare la sospensione condizionale, non si è limitata a richiamare i precedenti penali, ma ha apprezzato il numero e l’entità della pena irrogata, concludendo per la loro obiettiva ostatività al beneficio, concedibile per non più di due volte e per un cumulo di pena detentiva non superiore ai due anni. La motivazione è congrua e non illogica, mentre il ricorrente ha riproposto una censura generica, priva di vero confronto critico.

In conclusione, il ricorso è inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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