Pistola a salve senza tappo e non punibilità per particolare tenuità (Cass. pen. Sez. 1 n. 14531 del 21.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La motivazione con cui il giudice di merito esclude la tesi del distacco accidentale del tappo rosso da una pistola a salve, fondandosi sul recentissimo acquisto dell’arma e sul mancato ritrovamento del tappo in prossimità del luogo dell’incidente, non è congetturale né manifestamente illogica e si sottrae al sindacato di legittimità. Il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è legittimo quando la condotta, valutata in concreto, sia gravemente offensiva e fortemente pericolosa. La rilevante offensività può essere dedotta dal contestuale porto di un elevato numero di cartucce con un’arma a salve priva del tappo rosso, in quanto tale contestualità fa ipotizzare la possibilità di un suo utilizzo immediato.

Il Fatto

Il 18 maggio 2023 l’imputato era stato sorpreso mentre portava fuori dalla propria abitazione una pistola a salve priva del tappo rosso e 17 cartucce a salve. Il Tribunale lo aveva condannato alla pena di tre mesi di arresto ed euro 1.500 di ammenda per il reato di cui all’art. 4 legge n. 110/1975 e la Corte di appello di Salerno aveva confermato la decisione.

Nel giudizio di secondo grado era stata respinta la tesi difensiva del distacco accidentale del tappo rosso a seguito di un incidente motociclistico, nonché la richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. o di concessione delle attenuanti generiche. Avverso tale sentenza l’imputato aveva proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, l’illogicità della motivazione circa l’assenza del tappo rosso e, con il secondo motivo, l’illegittimo diniego della particolare tenuità del fatto.

La Motivazione della Corte

La S.C. ha ritenuto il ricorso infondato in entrambi i motivi. Quanto alla prima doglianza, la sentenza impugnata aveva escluso la tesi del distacco accidentale con una motivazione logica e approfondita, fondata sulle dichiarazioni dello stesso imputato che aveva dichiarato di aver appena acquistato l’arma in un negozio specializzato. Il recentissimo acquisto di un’arma apparentemente mai utilizzata rendeva logico ritenere che il tappo rosso, apposto in fase di produzione, fosse ben fissato.

La Corte ha inoltre attribuito rilevanza al mancato ritrovamento del tappo rosso in prossimità del luogo dell’incidente, dal momento che sulla sede stradale erano state rinvenute la pistola e due cartucce cadute al momento del sinistro. Rilevante è apparso anche il mancato chiarimento sulle modalità del porto dell’arma, se cioè essa si trovasse all’interno del borsello, dove erano custodite le altre quindici cartucce; in tal caso, infatti, un eventuale distacco del tappo non ne avrebbe consentito la caduta all’esterno.

Con riguardo al secondo motivo, la Corte ha ritenuto legittimo il diniego della causa di non punibilità. Il giudice di merito aveva escluso la particolare tenuità dell’offesa valorizzando la rilevante offensività della condotta, desunta dal contestuale porto di un elevato numero di cartucce e dal viaggiare sulla strada pubblica con un’arma priva del tappo rosso, circostanza che faceva ipotizzare la possibilità di un utilizzo immediato dell’arma stessa.

Tale valutazione è stata ritenuta conforme al dettato dell’art. 131-bis cod. pen., che richiede una valutazione basata sulle modalità della condotta o sulla esiguità del danno o del pericolo. La S.C. ha infine disatteso la doglianza secondo cui il diniego sarebbe stato fondato sui precedenti penali dell’imputato, non risultando questi ultimi menzionati nella motivazione in relazione al beneficio richiesto. Il ricorso è stato pertanto rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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