Successione delle leggi processuali e impugnazioni proposte prima della riforma Nordio (Cass. pen. Sez. III n. 12674 del 02.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114 (c.d. legge Nordio), in vigore dal 25 agosto 2024, continua ad applicarsi, in forza del principio tempus regit actum, alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024. In mancanza di norme transitorie, l’individuazione del regime applicabile alle impugnazioni si determina con riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato e non a quello della proposizione dell’impugnazione. La previsione del comma 1-quater del medesimo articolo, per come modificata dalla novella, non è applicabile alle impugnazioni promosse prima della sua entrata in vigore, con la conseguenza che resta richiesto il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio a pena di inammissibilità.
Il Fatto
La corte di appello territoriale dichiarava l’inammissibilità dell’appello proposto dal condannato avverso la sentenza con cui il tribunale lo aveva riconosciuto responsabile del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. La declaratoria di inammissibilità si fondava sulla mancanza della dichiarazione o elezione di domicilio dell’imputato ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.
Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e l’omessa motivazione in relazione alla dichiarata inammissibilità dell’appello.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è inammissibile. La Corte muove dalla constatazione che la legge n. 114/2024 ha abrogato il comma 1-ter dell’art. 581 cod. proc. pen. e ha modificato il comma 1-quater inserendo le parole “di ufficio” dopo “del difensore”, senza prevedere norme transitorie per le impugnazioni già proposte.
Da ciò discende, secondo un orientamento consolidato, che le impugnazioni proposte nella vigenza dei commi 1-ter e 1-quater, come introdotti dal d.lgs. n. 150/2022, continuano a essere valutate alla stregua di tali disposizioni. La ratio risiede nel principio tempus regit actum, che regola la successione nel tempo delle leggi processuali penali.
Il Collegio richiama l’indirizzo delle Sezioni Unite, espresso nell’informazione provvisoria n. 15 relativa all’udienza del 24.10.2024, secondo cui la disciplina del comma 1-ter continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024 e la previsione va interpretata nel senso che è sufficiente il richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo.
È inoltre richiamata la Sez. VI n. 3365 del 20/12/2023, dep. 2024, Terrasi, Rv. 285900-01, che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 1-ter e 1-quater per contrasto con gli artt. 24, 27 e 111 Cost., non comportando tali norme alcuna limitazione del potere di impugnazione spettante personalmente all’imputato.
Con riferimento al caso concreto, la decisione della corte territoriale è corretta: al di là del formale richiamo al comma 1-ter invece che al comma 1-quater, relativo al giudizio celebratosi in assenza, risulta coerentemente rilevata l’assenza della prescritta dichiarazione o elezione di domicilio. La Corte ricorda infine, in risposta al diverso parere del Procuratore generale, che il principio tempus regit actum impone di far riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato, richiamando sul punto Sez. II n. 1187 del 21/11/2024, dep. 2025, De, Rv. 287425-02. Ne consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.