Elemento soggettivo della bancarotta da operazioni dolose (Cass. pen. n. 15134/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di bancarotta fraudolenta impropria per operazioni dolose, di cui all’art. 223, comma 2, n. 2, seconda parte, legge fall., richiede il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di porre in essere operazioni intrinsecamente pericolose per la salute economico-finanziaria della società, in contrasto con i doveri inerenti alla carica ricoperta, e nella prevedibilità del dissesto come conseguenza della condotta antidoverosa. Non è necessario, invece, il dolo specifico di causazione del fallimento, né il dolo eventuale rispetto all’evento, che non deve essere voluto ma solo prevedibile in concreto, secondo una valutazione ex ante che tenga conto di tutti gli elementi del caso specifico. La nozione di “operazione dolosa” postula una pluralità di atti coordinati al fine di conseguire un risultato pregiudizievole per il patrimonio sociale, che può consistere anche in un’operazione di fusione per incorporazione di una società in stato di decozione in una società in bonis, allorché l’operazione, per le sue modalità e per il contesto in cui si inserisce, risulti priva di una giustificazione imprenditoriale e preordinata al trasferimento dei debiti.
Il Fatto
L’imputato, amministratore della società s.r.l., è stato condannato per bancarotta fraudolenta impropria per operazioni dolose, in concorso con l’amministratore della società s.r.l., per avere cagionato il fallimento di quest’ultima attraverso la fusione per incorporazione, deliberata il 17 aprile 2014, della società s.r.l. (in stato di decozione e con esposizioni debitorie per oltre 5 milioni di euro) nella società s.r.l. (sostanzialmente in bonis). La fusione aveva determinato il trasferimento dei debiti della società decotta alla società incorporante, causandone l’irreversibile crisi finanziaria e il conseguente fallimento, dichiarato il 13 gennaio 2016.
Avverso la sentenza di condanna, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, l’erronea qualificazione dell’elemento soggettivo e il mutamento del titolo di dolo (asserendo che la contestazione riguardava la causazione dolosa del fallimento, caratterizzata dal dolo specifico di evento, mentre la condanna era per operazioni dolose), nonché il travisamento delle prove in ordine allo stato di salute della società incorporante e la mancanza di vantaggio personale.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha preliminarmente escluso il dedotto mutamento del fatto, rilevando che la contestazione era incentrata sulla fusione come operazione dolosa, e che l’eventuale diversa qualificazione giuridica rientrava nei poteri del giudice, senza che fosse stata sollevata eccezione in appello. La Corte ha quindi esaminato l’elemento soggettivo della fattispecie di bancarotta da operazioni dolose, chiarendo che essa non postula il dolo specifico di causazione del fallimento, né il dolo eventuale rispetto all’evento, ma il dolo generico consistente nella consapevolezza e volontà di porre in essere l’operazione antidoverosa e nella prevedibilità in concreto del dissesto come sua conseguenza. Ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale che distingue la bancarotta cagionata con dolo (in cui l’evento entra nel fuoco del dolo) dalla bancarotta da operazioni dolose (in cui il dolo sorregge i comportamenti che hanno condotto al fallimento, mentre l’evento deve essere solo prevedibile).
Applicando tali principi al caso concreto, la Corte ha ritenuto corretta la ricostruzione del giudice di merito, che aveva accertato la natura dolosa dell’operazione di fusione, consistente nell’incorporazione di una società con un passivo di 5 milioni di euro in una società in bonis, priva di giustificazione imprenditoriale e preordinata al trasferimento dei debiti. Ha confermato la sussistenza del dolo generico, desumibile dalla consapevolezza dell’imputato di porre in essere un’operazione intrinsecamente pericolosa e dalla prevedibilità del dissesto, valutata ex ante sulla base delle concrete condizioni economiche della società incorporante e della gravità del carico debitorio trasferito. Ha, infine, ritenuto generici e infondati i motivi relativi alla mancata rinnovazione istruttoria e al trattamento sanzionatorio, poiché la pena era stata determinata al minimo edittale e le circostanze attenuanti erano state correttamente bilanciate.
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