Sequestro in rogatoria estera: riesame inammissibile, resta l’incidente di esecuzione (Cass. pen. Sez. VI n. 4943 del 06.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
I provvedimenti di sequestro eseguiti in Italia in forza di una richiesta di assistenza giudiziaria proveniente da uno Stato non appartenente all’Unione europea sono soggetti a incidente di esecuzione e non sono impugnabili con la procedura di riesame. Il regime non è stato modificato dalla riforma del Libro XI ad opera del d.lgs. n. 149 del 2017, che ha semplificato la procedura esecutiva e soppresso i commi quarto e quinto dell’art. 737-bis cod. proc. pen., senza però innovare sui mezzi di impugnazione. All’autorità giudiziaria italiana è precluso sindacare il merito del provvedimento dello Stato richiedente, restando la valutazione dei presupposti di legittimità della misura di esclusiva pertinenza dell’autorità rogante. La prescrizione del reato secondo la legge dello Stato richiesto non costituisce motivo di rifiuto della cooperazione, né per il sequestro probatorio né per quello a fini di confisca.
Il Fatto
Il Tribunale di Firenze, in sede di riesame, confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari di quel Tribunale su beni immobili e quote di capitale sociale riconducibili a due società italiane. Il sequestro era stato disposto in esecuzione di una richiesta di assistenza giudiziaria proveniente dalle autorità ucraine, che nell’ambito di un procedimento per corruzione, frode e riciclaggio avevano richiesto l’esecuzione di un provvedimento di sequestro avente finalità probatoria e di confisca.
Le due società, quali terzi interessati, proponevano ricorso per cassazione deducendo, tra l’altro, la violazione delle norme sull’assistenza giudiziaria, la prescrizione dei reati, il difetto di pertinenzialità tra i beni e il profitto ipotizzato e l’omessa valutazione delle produzioni difensive.
La Motivazione della Corte
La Cassazione muove da un dato non contestato: il sequestro è stato emesso dal giudice italiano su richiesta di assistenza delle autorità ucraine, fondata sulla Convenzione europea di assistenza giudiziaria del 1959, sulla Convenzione ONU di Merida del 2003 e sulla Convenzione di Varsavia del 2005. Su questo presupposto i ricorsi non superano il vaglio di ammissibilità, sia quanto all’ambito del controllo demandato all’autorità italiana, sia quanto al mezzo di impugnazione esperibile.
Quanto ai motivi di rifiuto della cooperazione, la Corte ricorda che le Convenzioni prevedono in materia di sequestro soltanto una facoltà di rifiuto dello Stato richiesto, rimettendo all’ordinamento interno la disciplina delle condizioni e dell’autorità competente. Le regole applicabili sono quelle del Libro XI del codice di rito, raccordate ai motivi pattizi dall’art. 696 cod. proc. pen. Ne discende che la prescrizione del reato secondo la legge dello Stato richiesto non è motivo di rifiuto, né per il sequestro probatorio né per quello a fini di confisca. Quanto alla doppia incriminabilità, per il sequestro a scopo di confisca è sufficiente che la legge dello Stato richiesto contempli il fatto come reato al momento della decisione, e non al momento della sua commissione.
Il passaggio centrale riguarda il riparto di competenze. La Corte esclude che l’autorità giudiziaria italiana possa sindacare il merito del sequestro disposto dallo Stato richiedente, cioè il fondamento probatorio dell’imputazione e la concreta finalità probatoria o preventiva del provvedimento: compete al solo giudice dello Stato richiedente la preliminare imposizione del vincolo, con conseguente separazione tra giurisdizione sul sequestro e giurisdizione sulla sua esecuzione. Richiamando le Sezioni Unite n. 21420 del 2003, la Corte ribadisce che spetta all’autorità rogante valutare i presupposti di adozione e mantenimento della misura.
Sul versante processuale, i provvedimenti di sequestro emessi in forza di rogatoria di uno Stato non membro dell’Unione europea sono soggetti a incidente di esecuzione e non impugnabili con il riesame. La riforma del 2017 ha soppresso i commi quarto e quinto dell’art. 737-bis cod. proc. pen. e ha previsto l’applicazione degli artt. 723, 724 e 725, ma non ha innovato sui mezzi di impugnazione: per entrambi i sequestri resta il rimedio dell’incidente di esecuzione. Diversa è la disciplina nella cooperazione UE, dove il d.lgs. n. 36 del 2016 prevede il riesame e il d.lgs. n. 108 del 2017 l’opposizione.
Da ciò l’inammissibilità dei ricorsi e la condanna delle società ricorrenti al pagamento delle spese processuali, con esclusione della somma in favore della Cassa delle ammende stante la particolarità del caso.
Nota della Redazione
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