La connivenza passiva che rafforza l’altrui volontà criminosa integra colpa grave ostativa (Cass. pen. Sez. 4 n. 12238 del 31.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, il sindacato di legittimità è limitato alla correttezza del ragionamento logico-giuridico con cui il giudice di merito ha accertato o negato i presupposti dell’indennizzo, restando a quest’ultimo riservata la valutazione sull’esistenza e gravità della colpa grave. Detta valutazione è autonoma rispetto a quella del giudice della cognizione, ma la sentenza di assoluzione costituisce necessario e invalicabile punto di riferimento: il giudice della riparazione non può attribuire importanza decisiva a condotte escluse o ritenute non sufficientemente provate dal giudice di merito. La colpa grave ostativa può ravvisarsi anche in un atteggiamento di connivenza passiva, quando risulti aver oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell’agente, sempre che vi sia la prova positiva che il connivente fosse a conoscenza dell’attività illecita.

Il Fatto

La ricorrente, sottoposta alla misura cautelare della custodia in carcere dal 30/11/2021 al 18/11/2022 per i reati di cui all’art. 416-bis cod. pen. e all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, era stata assolta con formula piena per non aver commesso il fatto, ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

La Corte di appello di Napoli aveva respinto la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione, ritenendo che la condotta della ricorrente fosse connotata da colpa grave. Avverso tale ordinanza la ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Quarta Sezione penale premette che, in materia di riparazione, il giudice di merito deve stabilire, con valutazione ex ante e in piena autonomia, se le condotte poste in essere da chi richiede l’indennizzo abbiano rappresentato il presupposto che, anche con il concorso dell’errore dell’autorità procedente, abbia ingenerato la falsa apparenza della configurabilità di un illecito penale, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite n. 51779/2013.

La Corte precisa, però, che l’autonomia del giudizio di riparazione non è assoluta: il giudice non può ignorare l’accertamento compiuto nel giudizio di cognizione e non può attribuire rilievo decisivo a condotte che il giudice dell’assoluzione abbia escluso o ritenuto non provate. La sentenza assolutoria costituisce il necessario punto di riferimento sull’accertamento storico degli elementi acquisiti.

Quanto alla connivenza passiva, la Corte richiama i propri precedenti per i quali essa può integrare la colpa grave ostativa in tre ipotesi: violazione di elementari doveri di solidarietà sociale; tolleranza della consumazione di un reato in presenza di una posizione di garanzia; rafforzamento oggettivo della volontà criminosa dell’agente, purché sia fornita prova positiva della conoscenza dell’attività illecita da parte del connivente.

Applicando tali principi, la Corte ritiene che il provvedimento impugnato abbia fatto buon governo delle regole richiamate. La Corte territoriale aveva individuato la colpa grave nella partecipazione assidua della ricorrente a conversazioni relative alla gestione del sodalizio criminoso, tra cui la collaborazione a conteggi di denaro provento di narcotraffico e la conoscenza del rifugio di un latitante. Si tratta di circostanze che il giudice dell’assoluzione non aveva escluso nella loro materialità storica, avendone solo diversamente valutato il significato ai fini della responsabilità penale.

Tali condotte, connotate da forte ambiguità, avevano determinato una situazione obiettiva idonea a far sospettare il coinvolgimento della ricorrente nei reati associativi e, quindi, ad aver contribuito causalmente all’adozione della misura cautelare. La Corte rigetta pertanto il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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