Daspo urbano non travolto dall’assoluzione penale per resistenza (TAR Marche n. 684 del 21.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di accesso ai pubblici esercizi previsto dall’art. 13 bis, comma 1 bis, d.l. n. 14/2017 richiede che il destinatario sia stato posto in stato di arresto o di fermo convalidato, ovvero sottoposto a misura cautelare, per uno dei reati di cui al comma 1. La legittimità del provvedimento del Questore si valuta con riferimento al momento della sua emanazione, non retroagendo su di essa la successiva assoluzione penale. Le misure di prevenzione perseguono finalità di precauzione e non di repressione: è sufficiente un giudizio di pericolosità per la sicurezza pubblica fondato su comportamenti attuali, senza necessità della prova dell’avvenuta commissione di reati. Il sindacato del giudice amministrativo resta circoscritto alla manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti. L’assoluzione “perché il fatto non sussiste” non comporta automaticamente l’illegittimità dell’atto amministrativo, che il giudice amministrativo valuta autonomamente.

Il Fatto

Il ricorrente impugna il DACUR emesso dal Questore di Ancona il 9 settembre 2024, con cui gli è stato vietato di accedere a un bar situato in prossimità della stazione ferroviaria e di stazionare nelle sue immediate vicinanze, oltre che di accedere ai pubblici esercizi dell’intera provincia, per la durata di due anni dalla notifica.

Il provvedimento trae origine da una vicenda avvenuta nella notte dell’8 settembre 2024 davanti al locale: il ricorrente, insieme ad altre persone, sarebbe stato deferito in stato di arresto per i reati di cui agli artt. 337, 339, 110 e 341 bis cod. pen. L’arresto è stato convalidato dall’Autorità giudiziaria ordinaria. Il ricorrente deduce l’assenza dei presupposti oggettivi e soggettivi del divieto, contestando la ricostruzione dei fatti e sostenendo la propria estraneità, e chiede l’annullamento dell’atto.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale tratta congiuntamente i due motivi, incentrati entrambi sull’assenza di pericolosità sociale. Richiama la norma applicata, l’art. 13 bis, comma 1 bis, d.l. n. 14/2017, che consente al Questore di disporre il divieto di accesso nei confronti di chi, per i reati di cui al comma 1, sia stato posto in stato di arresto o di fermo convalidato o sottoposto a misura cautelare, ovvero condannato anche con sentenza non definitiva.

Il Collegio ritiene pacifico che, a seguito di gravi disordini in un pubblico esercizio, il ricorrente sia stato arrestato per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. — compreso tra quelli contemplati dal comma 1 — e che l’arresto sia stato convalidato con riscontro di gravi indizi di colpevolezza. I presupposti oggettivi risultano dunque integrati.

La successiva assoluzione in sede penale non incide sulla legittimità dell’atto, valutata al momento dell’emanazione, richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 7420 del 2020 e Cons. Stato, Sez. III, ord. n. 33 del 2026. Il fatto storico non è stato dichiarato inesistente: dai documenti emerge una situazione di pericolo per l’ordine pubblico, determinata dal contrasto verso gli agenti, dall’assenza di collaborazione, dalle condizioni di ubriachezza e dal numero delle persone coinvolte, con intervento di più pattuglie e prognosi per gli operanti.

Il giudizio di pericolosità è supportato anche da un precedente deferimento per guida in stato di ebbrezza, avvenuto circa cinque mesi prima. Il Tribunale richiama la propria giurisprudenza sull’ubriachezza abituale in luoghi pubblici (TAR Marche, Sez. I, n. 1017 del 2025) e l’ampia discrezionalità della P.A. nel bilanciamento tra sicurezza e diritti del privato (TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, n. 121 del 2026; TAR Veneto, Sez. I, n. 872 del 2025).

Non ravvisandosi profili di abnormità logica, illogicità macroscopica o travisamento, il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese. Il Collegio ribadisce che, ai sensi dell’art. 13 bis, comma 2, d.l. n. 14/2017, il ricorrente potrà chiedere in sede amministrativa modalità applicative compatibili con le proprie esigenze lavorative.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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