Accesso agli atti e pantouflage: no ordine esibizione documenti non detenuti (TAR Lombardia n. 1214 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi incontra un limite di ordine materiale e giuridico nella detenzione del documento da parte dell’amministrazione. Ai sensi dell’art. 22, comma 2, l. n. 241/1990, oggetto del diritto è ogni rappresentazione del contenuto di atti detenuti da una pubblica amministrazione. Ne consegue che l’ordine del giudice di esibire atti e documenti non può riguardare, in applicazione del principio ad impossibilia nemo tenetur, quelli mai formati o non più esistenti o non detenuti, quando la p.a. dichiari sotto la propria responsabilità di non possederli. Non può imporsi all’amministrazione la prova del fatto negativo della mancata detenzione, né disconoscersi l’attendibilità di tale dichiarazione in assenza di indizi contrari.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato la reiezione dell’istanza di accesso del 23.10.2025, con cui chiedeva di acquisire i documenti utili a confermare una presunta violazione del divieto di pantouflage, per il rapporto di collaborazione tra l’aggiudicataria e un ex dirigente di polizia ora in pensione, a favore del quale la stazione appaltante avrebbe rilasciato un’autorizzazione di accesso alle aree riservate aeroportuali. La ricorrente sosteneva che la violazione del divieto avrebbe inciso sulla legittimità dell’aggiudicazione in essere e sulla capacità dell’operatore di contrarre con la pubblica amministrazione.
La stazione appaltante ha resistito deducendo di non detenere altra documentazione oltre quella già depositata, mentre l’aggiudicataria ha eccepito l’inammissibilità e l’improcedibilità del ricorso, richiamando l’esito del giudizio sulla gara, definito in primo grado e in appello, per cui pende il giudizio di revocazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto respinto l’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse. Le parti concordano sulla pendenza del giudizio di revocazione per errore di fatto della pronuncia d’appello che ha respinto l’impugnazione contro l’aggiudicazione: la ricorrente vanta quindi una legittimazione e un interesse ad agire, sia pure temporanei, a conoscere gli atti che potrebbero incidere sull’aggiudicazione della gara.
Nel merito, con riguardo alla documentazione depositata dalla stazione appaltante, il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. La stazione appaltante e la controinteressata hanno sempre ammesso il rapporto tra l’ex dirigente e l’aggiudicataria; la prima ha depositato il modulo integrale per il rilascio del tesserino, la seconda il contratto di consulenza con oscuramento di oggetto, compenso e dati personali. Nessuna copertura è stata apposta sui documenti della stazione appaltante, che ha chiarito di non possedere altra documentazione. Tale dichiarazione è stata ritenuta attendibile, perché la ricorrente non ha offerto alcun indizio da cui desumere che la p.a. nasconda qualcosa.
È invece infondato il motivo relativo alla lacunosa produzione documentale dell’aggiudicataria. Il contratto con l’ex dirigente non è mai stato depositato in gara, ma fa parte degli atti del giudizio sulla gara. Difetta quindi il presupposto della detenzione del documento da parte dell’amministrazione, che ha sostenuto di non averlo mai richiesto per il rilascio del tesserino, avendo prodotto l’atto su semplice richiesta della società aggiudicataria.
Il Collegio ha richiamato l’orientamento del giudice amministrativo secondo cui, in forza del principio ad impossibilia nemo tenetur, l’ordine di esibizione non può riguardare documenti esistenti e non anche quelli mai formati, ove la p.a. dichiari di non detenerli assumendosi la responsabilità della veridicità delle sue affermazioni. Nel caso di specie non emergono peculiarità che giustifichino un discostamento. Il ricorso ha dunque per oggetto documenti non nella disponibilità materiale né giuridica dell’amministrazione, per cui nessuna consegna può essere ordinata.
In definitiva, il ricorso è stato in parte dichiarato estinto per cessata materia del contendere e in parte respinto, con condanna della ricorrente alle spese processuali, liquidate in misura contenuta in favore di ciascuna delle altre parti.
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Nota della Redazione
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