Cessazione della materia del contendere per sopravvenuto collocamento in struttura SAI (TAR Marche n. 928 del 11.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta assegnazione di soggetti già destinatari di misure di accoglienza a una struttura del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI), successiva all’adozione di un’ordinanza cautelare favorevole, determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio amministrativo, quando l’interesse sostanziale azionato dal ricorrente risulti pienamente soddisfatto. La dichiarazione di cessazione presuppone l’allegazione, da parte del ricorrente, della soddisfazione della pretesa, essendo irrilevante che l’Amministrazione abbia provveduto spontaneamente o in esecuzione di un provvedimento cautelare. Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti in presenza di giusti motivi, correlati alla natura della controversia e alla condotta processuale delle parti.
Il Fatto
Alcuni cittadini stranieri, destinatari di un provvedimento di cessazione delle misure di accoglienza emesso dalla Prefettura di Ancona, proponevano ricorso dinanzi al TAR Marche chiedendo l’annullamento di tale atto. Successivamente, all’esito dell’ordinanza cautelare emanata dal Tribunale, l’Amministrazione provvedeva a collocare i ricorrenti presso le rispettive strutture del SAI, assegnazione conosciuta dagli interessati solo in un momento successivo. Avverso tale provvedimento di assegnazione venivano presentati motivi aggiunti. L’Amministrazione si costituiva in giudizio per resistere al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, valutata la complessiva situazione processuale, ha rilevato come l’Amministrazione, successivamente all’ordinanza cautelare della Sezione, avesse provveduto a collocare i ricorrenti nelle rispettive strutture SAI, dando così attuazione alla pretesa sostanziale fatta valere in giudizio.
Il difensore dei ricorrenti, sulla scorta di tale sopravvenienza, ha chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, evidenziando la piena soddisfazione dell’interesse azionato. Il Collegio ha ritenuto, quindi, che non residuasse alcuna questione da decidere, essendo venuta meno la lite per effetto del sopravvenuto provvedimento satisfattivo dell’Amministrazione.
La cessazione della materia del contendere è stata conseguentemente dichiarata, con compensazione delle spese di lite tra le parti, in considerazione dell’esito del giudizio e della natura della controversia, relativa alla protezione di diritti fondamentali dei richiedenti accoglienza.
Il Tribunale ha infine disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dei soggetti coinvolti, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679, in considerazione delle finalità di tutela dei diritti e della dignità delle persone interessate.
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Nota della Redazione
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