Notificazione al domiciliatario irreperibile ex art. 143 c.p.c.: onere di prove del vizio a carico del destinatario (Cass. civ. Sez. 3 n. 21652 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione ex art. 143 c.p.c. ha natura eccezionale e presuppone l’impossibilità, non superabile con l’ordinaria diligenza, di individuare la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario, dovendo tale impossibilità risultare da ricerche adeguate secondo criteri di normalità e buona fede. Il ricorso a tale modalità è legittimo solo ove il notificante dimostri l’esito negativo di dette ricerche; in mancanza, la notificazione è nulla e non inesistente, gravando sulla parte che deduca la mancata conoscenza l’onere di provare che il vizio abbia impedito l’esercizio del diritto di difesa. La valutazione circa l’adeguatezza delle indagini esperite dall’ufficiale giudiziario integra un accertamento di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., non correttamente dedotto.
Il Fatto
La società Banca Popolare di Bergamo S.p.A. intratteneva rapporti creditizi con la società DJM s.n.c., garantiti da fideiussioni omnibus sottoscritte dal socio amministratore. Ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti del debitore e del fideiussore, la banca, incorporata in Unione di Banche Italiane S.p.A., proponeva azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. avverso l’atto di compravendita con cui il fideiussore aveva alienato alla sorella la propria quota di comproprietà di un immobile. Il Tribunale accoglieva la domanda; la Corte d’Appello confermava la decisione con diversa motivazione, respingendo le eccezioni di nullità delle notificazioni sollevate dal fideiussore.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente denunciava la nullità della sentenza impugnata e del giudizio di merito per violazione degli artt. 143, 112 e 132 c.p.c., oltre che dell’art. 111 Cost., sostenendo che, al momento delle notifiche, non versasse in una situazione di irreperibilità e che il ricorso alla notificazione all’irreperibile fosse avvenuto sulla base di mere informazioni sommarie.
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile, richiamando il principio per cui la notificazione ex art. 143 c.p.c. presuppone l’impossibilità, non superabile con l’ordinaria diligenza, di individuare la residenza del destinatario, impossibilità che deve risultare da ricerche adeguate secondo criteri di normalità e buona fede. La corte territoriale aveva accertato in fatto che l’ufficiale giudiziario aveva svolto ricerche presso l’ultima residenza, acquisendo informazioni in loco e riscontri anagrafici attestanti l’avvio del procedimento di cancellazione per irreperibilità; tale accertamento integra una valutazione di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non per il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., non correttamente dedotto.
Quanto all’omessa pronuncia, la Corte ha precisato che non ricorre tale vizio ove il giudice decida nel merito senza esaminare espressamente l’eccezione di nullità della notificazione, dovendosi la stessa ritenere implicitamente disattesa. Nella specie, la decisione di merito era logicamente incompatibile con l’accoglimento dell’eccezione preliminare, determinandone il rigetto implicito. Il vizio di omessa pronuncia, inoltre, è configurabile solo con riferimento a domande ed eccezioni di merito, non per questioni meramente processuali.
La Corte ha infine escluso la motivazione apparente, rilevando che la sentenza impugnata non si colloca al di sotto del minimo costituzionale, avendo il giudice di appello esaminato la questione della ritualità delle notificazioni e dato conto delle ragioni della legittimità del ricorso all’art. 143 c.p.c. Ne consegue che la censura si risolve nella critica alla sufficienza e persuasività della motivazione, estranea al perimetro del vizio denunciato.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2901 c.c. – Condizioni
- Art. 112 c.p.c. – Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato
- Art. 132 c.p.c. – Contenuto della sentenza
- Art. 143 c.p.c. – Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso