Il cessionario subentra nella posizione del cedente e subisce le eccezioni (Cass. civ. Sez. 3 n. 23370 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La violazione della regola sull’onere della prova è configurabile solo quando il giudice abbia attribuito il relativo onere a una parte diversa da quella che ne era gravata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni. Il debitore ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, sia quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito sia quelle riguardanti l’esatto adempimento del negozio, sia quelle relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione o anche posteriori al trasferimento ma anteriori all’accettazione della cessione, alla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Catania, con sentenza n. 375/2024, ha rigettato l’appello proposto dalla società cessionaria di crediti avverso la sentenza del Tribunale di Catania che, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, aveva ridotto l’importo ingiunto da euro 132.592,53 a euro 59.293,39, tenendo conto di controcrediti vantati dal Comune debitore ceduto nei confronti delle società cedenti. La società cessionaria ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, lamentando la nullità del procedimento e della sentenza per violazione degli artt. 2697 c.c. e 194 c.p.c. e omessa motivazione, sostenendo che il giudice di merito e il consulente tecnico d’ufficio avrebbero esaminato documenti estranei al giudizio, non inseriti nella cessione di credito.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato che la censura relativa all’art. 2697 c.c. non è correttamente dedotta, in quanto la violazione del relativo precetto presuppone che il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie, ipotesi non esplicitata nel ricorso. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 194 c.p.c., la Corte ha osservato che la ricorrente non aveva specificato quali documenti assumesse estranei al giudizio né in quale momento processuale sarebbero stati depositati dalla controparte, con conseguente violazione anche dell’art. 366, n. 6, c.p.c.
Nel merito, la Suprema Corte ha chiarito che la ricorrente, pur lamentando formalmente la violazione di norme di legge, contestava in realtà la compensazione operata dal giudice di merito tra i crediti del Comune e quelli della cessionaria, senza contrastare la specifica motivazione della corte territoriale. Quest’ultima aveva correttamente richiamato il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il debitore ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, sia quelle relative alla validità del titolo costitutivo del credito, sia quelle riguardanti l’esatto adempimento del negozio, sia quelle concernenti i fatti modificativi ed estintivi del rapporto, purché anteriori all’accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto. Il ricorso, pertanto, mirava a sottoporre nuovamente alla Corte l’esame della vicenda fattuale, non a denunciare una reale violazione di legge.
Quanto alla censura di omessa e contraddittoria motivazione, la Cassazione ha ritenuto la doglianza infondata, in quanto la sentenza impugnata fornisce una motivazione chiara e sufficiente, e ha precisato che una censura diretta a un’ulteriore ricostruzione della vicenda fattuale condurrebbe ictu oculi alla inammissibilità. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alla refusione delle spese processuali e al pagamento di somme ex art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., trattandosi di giudizio definito sostanzialmente in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.
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Nota della Redazione
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