La mancata tempestiva contestazione della titolarità del credito del cessionario ne consuma il potere difensivo (Cass. civ. Sez. 1 n. 2288 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di cessione del credito e intervento in giudizio del cessionario, la mancata tempestiva contestazione della titolarità del diritto da parte dell’avversario, che si sia protratta per l’intero svolgimento del processo (attività istruttoria, interruzione, riassunzione, precisazione delle conclusioni) e sia seguita da un’eccezione sollevata solo in comparsa conclusionale, integra un comportamento processuale incompatibile con la serietà dell’eccezione stessa, la cui proposizione tardiva è pertanto preclusa. Il ricorso per cassazione deve rispettare i requisiti di chiarezza e sinteticità di cui all’art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, a pena di inammissibilità, e non può risolversi in una inestricabile commistione di elementi di fatto, riproduzioni di atti e frammenti motivazionali, tale da rendere ostico comprendere le ragioni della censura.
Il Fatto
Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, il Tribunale di Teramo intimava a una società e ai suoi fideiussori il pagamento di un credito vantato da una banca. A seguito dell’opposizione, nel giudizio interveniva una società cessionaria del credito, quale mandataria della società veicolo, che aveva acquistato il credito nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione. Il Tribunale, pur rigettando l’opposizione dei debitori, dichiarava il difetto di titolarità del credito in capo alla cessionaria, ritenendo l’intervento inammissibile.
La Corte d’Appello, accogliendo il gravame principale, dichiarava ammissibile l’intervento, ravvisando la tardività dell’eccezione di difetto di titolarità, sollevata dagli opponenti solo in comparsa conclusionale. La Corte territoriale evidenziava come la condotta processuale degli appellati fosse stata connotata da un protratto silenzio, incompatibile con la serietà dell’eccezione. La società cessionaria, nel primo grado, non aveva mai contestato la titolarità del credito, nemmeno dopo la riassunzione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condividendo la proposta di definizione anticipata formulata dal consigliere delegato ex art. 380-bis cod. proc. civ. I motivi di ricorso, rubricati come violazione dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., e degli artt. 111 Cost. e 112 cod. proc. civ., sono stati ritenuti non conformi ai requisiti di chiarezza e sinteticità imposti dall’art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., nella formulazione introdotta dal d.lgs. n. 149 del 2022, applicabile ratione temporis.
La Corte ha rilevato che il ricorso era formulato con una non comune prolissità e una impostazione espositiva che rendeva oltremodo ostico comprendere le effettive doglianze. I motivi si articolavano in una inammissibile commistione di elementi di fatto, riproduzioni di atti e frammenti di motivazione delle sentenze di merito, impedendo alla Corte di individuare con sicurezza le norme violate e i punti della sentenza impugnata in contrasto con esse.
La Suprema Corte ha inoltre respinto le doglianze relative alla asserita violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, osservando che l’oggetto del primo motivo di appello era proprio la contestazione della pronuncia del Tribunale che aveva ritenuto inammissibile l’intervento della cessionaria. La Corte d’Appello aveva correttamente valutato la condotta processuale degli appellati, il cui comportamento inerte e il silenzio serbato in ogni fase del giudizio, fino alla comparsa conclusionale, erano inequivocabilmente incompatibili con la successiva eccezione.
In ordine alla censura di vizio di motivazione, la Corte ha chiarito che il sindacato di legittimità è ormai circoscritto al “minimo costituzionale”, potendo essere denunciata solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, come la mancanza assoluta di motivi o la motivazione apparente. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata era assolutamente chiara nell’intento di far conoscere l’iter logico seguito, rendendo insussistente il vizio.
Da ultimo, la Cassazione ha confermato la <
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Nota della Redazione
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