Inammissibile il ricorso dell’agente della riscossione sul compenso per i versamenti ICI (Cass. civ. Sez. III n. 9346 del 08.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che censuri l’illegittimità della commissione pretesa da Poste Italiane per il servizio di incasso dei bollettini di versamento ICI è inammissibile tutte le volte in cui la questione non risulti prospettata nei gradi di merito, non essendo consentito introdurre per la prima volta in sede di legittimità un tema di puro fatto. È inammissibile altresì il motivo che denunci l’omessa pronuncia senza che il ricorrente abbia trascritto o riassunto in modo esaustivo l’atto processuale su cui il vizio si fonda, indicando la fase in cui fu prodotto e l’indicizzazione del fascicolo. La qualità di monopolista di Poste Italiane non consente di derogare all’obbligo di corrispondere il compenso, in assenza di una norma che imponga la gratuità del servizio.
Il Fatto
Nel 2001 Poste Italiane convenne dinanzi al Tribunale di Ancona il concessionario della riscossione dell’imposta comunale sugli immobili, chiedendo accertarsi il proprio diritto ad applicare una commissione su ogni versamento effettuato dai contribuenti tramite bollettino postale. Il concessionario, costituitosi, domandò in via riconvenzionale il risarcimento del danno per abuso di posizione dominante.
Il Tribunale accolse la domanda attorea, dichiarando il diritto alla commissione dal 1° giugno 2001, e declinò la competenza sulla riconvenzionale. La Corte d’appello di Ancona rigettò il gravame del concessionario, osservando che la qualità di monopolista di Poste Italiane non giustificava la gratuità del servizio né un trattamento deteriore rispetto agli altri correntisti. Il concessionario ricorse per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il primo motivo, con cui si contesta la legittimità della commissione per il periodo successivo al 1° giugno 2001 richiamando il d.P.R. n. 144 del 2001, artt. 3 e 13 e l’art. 118 del d.lgs. n. 385 del 1993. Il motivo è dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., per le ragioni già ripetutamente affermate dalla Corte, da ultimo con Sez. II n. 36405 del 13.12.2022, alla cui motivazione si rinvia.
Analoga sorte tocca al secondo motivo, che lamenta la violazione dei commi 18 e 20 dell’art. 2 della legge n. 662 del 1996 e dell’art. 2697 cod. civ. in punto di parità di trattamento fra correntisti. La censura è inammissibile per un duplice ordine di ragioni, già espresse da Sez. III n. 26611 del 30.09.2021: la novità della questione, mai prospettata nei gradi di merito, e la sua natura di questione di puro fatto, involgente l’accertamento delle condizioni applicate alla clientela.
Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per non avere il giudice di appello esaminato l’eccezione sull’assenza di prova del quantum debeatur. Il motivo è inammissibile ex art. 366, n. 6, cod. proc. civ.: chi denuncia l’omessa pronuncia deve indicare in modo specifico l’atto processuale del cui mancato esame si duole, trascrivendone o riassumendone il contenuto, indicando la fase di produzione e l’indicizzazione del fascicolo. La ricorrente ha assolto solo quest’ultimo onere. Il motivo è poi inammissibile per novità, poiché la statuizione di primo grado non risulta ritualmente impugnata, in applicazione del principio di conversione delle nullità in motivi di gravame.
Il quarto motivo deduce la violazione della normativa sull’ICI e sul monopolio postale, prospettando un aiuto di stato in contrasto con gli artt. 107 e 108 TFUE e chiedendo la disapplicazione delle norme interne. Il quinto motivo, in via subordinata, solleva l’illegittimità costituzionale delle stesse disposizioni per violazione degli artt. 3, 11, 41 e 117 Cost., in riferimento agli artt. 107 e 108 TFUE. Entrambi sono dichiarati inammissibili ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., con rinvio alla motivazione di Sez. II n. 36405 del 13.12.2022 e ai conformi arresti ivi richiamati. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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