Inammissibile il ricorso che sollecita un diverso apprezzamento del merito (Cass. pen. Sez. III n. 30772 del 15.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione di un vizio di motivazione, solleciti un diverso apprezzamento delle risultanze probatorie è inammissibile, perché investe il merito della valutazione compiutamente espressa dal giudice di primo grado. La doglianza è inoltre inammissibile quando omette di indicare, con la necessaria specificità, quali lacune della sentenza impugnata derivino dalla mancata valorizzazione di determinati elementi. Nel giudizio di legittimità non è consentita la rilettura del compendio probatorio, né la sostituzione della valutazione di fatto con quella prospettata dalla parte.

Il Fatto

Il Tribunale ha dichiarato la ricorrente non punibile, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., in relazione al reato contestato di cui all’art. 90, comma 9, d.lgs. n. 81 del 2008. L’addebito riguardava l’omessa verifica, in qualità di committente, dell’idoneità tecnico-professionale della ditta incaricata dei lavori.

L’appello proposto nell’interesse dell’imputata è stato qualificato come ricorso per cassazione dalla Corte d’Appello ed è pervenuto alla Suprema Corte. Con un unico motivo la difesa ha lamentato la mancata assoluzione per insussistenza del fatto, sostenendo che il Tribunale non avrebbe chiarito le ragioni della ritenuta superfluità delle prove diverse dalla deposizione del teste e non avrebbe illustrato le irregolarità del ponteggio oggetto della contestazione. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla qualificazione del ricorso e ne rileva l’inammissibilità sotto un duplice profilo. Le censure difensive, in primo luogo, si risolvono in una contestazione del merito della valutazione compiutamente espressa dal Tribunale sulla fondatezza dell’ipotesi accusatoria, pur ricondotta nell’alveo della particolare tenuità. Si tratta di sollecitazione di un diverso apprezzamento delle risultanze acquisite, che in sede di legittimità è precluso.

In secondo luogo, la difesa non prospetta con la indispensabile specificità quali lacune siano rilevabili nella sentenza impugnata in conseguenza della mancata valorizzazione degli altri testi escussi. Il ricorso resta sul piano dell’enunciazione generica, senza indicare il nesso tra l’omessa valutazione e il dedotto vizio motivazionale.

La Corte chiarisce poi la ragione dell’inammissibilità sostanziale. Secondo la prospettazione difensiva, la responsabilità sarebbe stata affermata perché il ponteggio realizzato nell’ambito dei lavori commissionati non era conforme alle norme di riferimento. L’addebito effettivo era però diverso: era contestata l’omessa verifica, in qualità di committente, dei requisiti di idoneità tecnico-professionale della ditta impegnata nei lavori.

Tale accusa trovava origine negli esiti del sopralluogo nel cantiere, ove erano stati rinvenuti due operai, uno dei quali qualificatosi come “ditta”, in assenza della necessaria documentazione di supporto. Su questo punto la Corte rileva che i rilievi difensivi, incentrati sulla irregolarità del ponteggio, risultano distonici rispetto all’addebito effettivamente mosso. La norma richiamata — l’art. 90, comma 9, d.lgs. n. 81 del 2008 — impone al committente, anche in caso di affidamento a un’unica impresa o a un lavoratore autonomo, di verificare l’idoneità tecnico-professionale dei soggetti affidatari in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare. L’addebito è rimasto privo di confutazione.

Ne discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *