Sequestro finalizzato alla confisca per sproporzione: necessaria la motivazione sul reato-spia (Cass. pen. Sez. IV n. 16336 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per sproporzione di cui all’art. 240-bis cod. pen., il provvedimento che ne dispone l’applicazione deve dare conto, con motivazione effettiva e non apparente, della sussistenza del c.d. reato-spia, quale presupposto indefettibile dell’ablazione. L’assoluta mancanza di motivazione o la motivazione meramente apparente sul fumus commissi delicti integra il vizio di violazione di legge deducibile per cassazione ai sensi dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rendendo l’apparato argomentativo inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. In tale nozione rientrano sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere il provvedimento privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.
Il Fatto
Nel corso di un’attività di prevenzione in materia di stupefacenti, i Carabinieri rinvengono nella disponibilità dell’indagato una somma di denaro contante di rilevante entità, due orologi di ingente valore e modica quantità di sostanza stupefacente del tipo hashish. Il Giudice per le indagini preliminari, non convalidando il sequestro d’urgenza per violazione del termine di cui all’art. 321, comma 3-ter, cod. proc. pen., dispone il sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria di cui agli artt. 240-bis cod. pen. e 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ritenendo i beni sproporzionati rispetto alla condizione economica dell’indagato.
Il Tribunale del riesame rigetta la richiesta di riesame, confermando il provvedimento genetico sulla base della sproporzione tra i beni e la capacità reddituale dell’indagato. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa, deducendo plurime violazioni di legge in ordine ai presupposti applicativi della confisca allargata, con particolare riferimento al requisito della ragionevolezza temporale e all’accertamento del c.d. reato-spia.
La Motivazione della Corte
La Quarta Sezione Penale, nel dichiarare fondato il secondo motivo di ricorso, osserva che, in tema di impugnazione di misure cautelari reali, il ricorso per cassazione può essere proposto solo per violazione di legge, nozione nella quale devono ricomprendersi anche l’assoluta mancanza di motivazione e la motivazione apparente. Il tribunale del riesame, a fronte di specifiche censure mosse in ordine al fumus commissi delicti, è pertanto tenuto a fornire adeguata motivazione circa l’infondatezza, l’indifferenza o la superfluità degli argomenti opposti con il ricorso.
La Corte evidenzia come la mancanza assoluta di motivazione e la motivazione meramente apparente integrino il vizio deducibile ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., venendo in rilievo l’inosservanza dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., che, in ossequio a quanto prescritto dall’art. 111, comma sesto, Cost., impone che i provvedimenti giurisdizionali siano motivati a pena di nullità.
Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata si limita ad affermare la sussistenza del fumus commissi delicti in relazione all’ipotizzato reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, senza null’altro aggiungere in ordine all’accertamento del c.d. reato-spia, elemento costitutivo indispensabile per l’applicazione della confisca per sproporzione. Tale carenza integra il lamentato vizio di violazione di legge per assoluta mancanza di motivazione.
Il ricorso viene pertanto accolto e il provvedimento impugnato annullato con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Tempio Pausania, competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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