Inammissibile il ricorso quando l’atto è già eseguito e manca l’interesse risarcitorio (TAR Sicilia n. 211 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Una volta che il provvedimento impugnato sia stato integralmente eseguito dal destinatario, l’annullamento giurisdizionale non è più idoneo a procurare alcuna utilità, con la conseguenza che il ricorso è inammissibile per carenza di interesse. L’art. 34, comma 3, cod. proc. amm. consente al giudice di accertare l’illegittimità dell’atto quando l’annullamento non risulti più utile, ma solo se il ricorrente alleghi un interesse ai fini risarcitori. Non è sufficiente, a sorreggere la domanda di annullamento, il richiamo a un interesse strumentale o morale, che deve comunque correlarsi a una utilità giuridica attuale e a una lesione diretta ed effettiva dell’interesse protetto.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di uno studio legale, proponeva ricorso per l’annullamento dell’ordinanza con cui il Comune aveva ingiunto la demolizione delle opere realizzate su un’unità immobiliare di sua proprietà. Secondo l’Amministrazione, i lavori avevano ampliato la superficie assentita e modificato la destinazione d’uso da ufficio ad abitazione, in violazione del vincolo di destinazione commerciale/direzionale impresso dalle concessioni edilizie.
Il ricorrente, che aveva già provveduto alla rimessione in pristino prima di notificare il ricorso, contestava la qualificazione dell’immobile come abitativo e l’automatismo dell’acquisizione al patrimonio comunale. Il Comune non si costituiva. In vista dell’udienza il ricorrente depositava la nota con cui l’Amministrazione attestava l’avvenuta ottemperanza all’ordine demolitorio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato d’ufficio un profilo di inammissibilità, incentrato sull’interesse a ricorrere. Dalla stessa prospettazione di parte emergeva che la rimessione in pristino era stata eseguita prima della notificazione del ricorso e che questo era stato proposto non per finalità cautelative, ma per contestare la qualificazione della destinazione d’uso data dall’Amministrazione.
Il Tribunale ha richiamato i principi dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 13 luglio 2022 sull’art. 34, comma 3, cod. proc. amm. In tale sede si è chiarito che l’accertamento dell’illegittimità dell’atto, dopo che l’annullamento ha perso utilità, richiede una dichiarazione di interesse ai fini risarcitori, inquadrabile nella emendatio della domanda originaria.
Il Collegio ha poi esaminato l’orientamento sull’interesse strumentale o morale, richiamando Consiglio di Stato, Sez. III, n. 3086 del 15 aprile 2021: tale interesse postula utilità giuridiche attuali, collegate agli effetti del provvedimento e consistenti in un vantaggio conseguibile tramite il processo, in corrispondenza di una lesione diretta e attuale. La norma positiva conferma che l’unica forma di interesse legittimante, venuta meno l’utilità dell’annullamento, è quella che sorregge l’azione risarcitoria.
Nel caso concreto il ricorrente aveva invocato l’accertamento dell’illegittimità dopo aver integralmente eseguito il provvedimento, senza mai allegare né prospettare un interesse risarcitorio. Esclusi sia l’interesse all’annullamento sia quello di natura risarcitoria, nessuna ulteriore forma di interesse legittimava la pronuncia richiesta. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con nessuna statuizione sulle spese in ragione della mancata costituzione dell’Amministrazione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.