Istanza di sanatoria inammissibile dopo l’acquisizione dell’abuso al patrimonio comunale (TAR Sicilia n. 212 del 21.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Decorsi inutilmente i novanta giorni assegnati con l’ingiunzione a demolire, l’opera abusiva è acquisita ipso iure al patrimonio comunale ai sensi dell’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, con effetto traslativo a titolo originario che si perfeziona con il provvedimento di accertamento dell’inottemperanza. L’istanza di accertamento di conformità può essere presentata soltanto da chi sia attuale proprietario dell’opera abusiva e dell’area di sedime. Una volta perfezionatasi l’acquisizione gratuita, difetta la legittimazione del richiedente e il ricorso avverso il provvedimento di reiezione è inammissibile. La presentazione dell’istanza ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 sospende l’efficacia dell’ordine di demolizione solo se avviene prima della scadenza del termine di ottemperanza e prima dell’effetto acquisitivo.

Il Fatto

I ricorrenti impugnano il provvedimento con cui il Comune di Alcamo ha archiviato l’istanza di accertamento di conformità proposta il 22 giugno 2021 per un fabbricato realizzato nel 1980 in assenza di titolo edilizio, con magazzino a piano terra e tre piani residenziali. L’immobile era già stato raggiunto da un’ordinanza di demolizione del 2010, rimasta ineseguita e confermata dal giudizio amministrativo di primo grado con sentenza dell’11 febbraio 2021, non impugnata e passata in giudicato.

In forza di tale inottemperanza il Comune, con ordinanza del 4 marzo 2021, ha accertato l’acquisizione gratuita dell’intero fabbricato al proprio patrimonio, curando la trascrizione del titolo. L’ordinanza di acquisizione non è stata contestata. I ricorrenti, non più proprietari, hanno poi chiesto la sanatoria, ottenendone l’archiviazione: di qui il ricorso davanti al TAR Sicilia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara inutilizzabile la memoria depositata dalla resistente Amministrazione il 26 novembre 2025, perché tardiva rispetto al termine dell’art. 73, comma 1, cod. proc. amm., e affronta il profilo di inammissibilità rilevato in udienza.

La sequenza procedimentale dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 è ricostruita in tre passaggi: ingiunzione a demolire con termine di novanta giorni; accertamento dell’inottemperanza; atto di acquisizione al patrimonio comunale, che costituisce titolo per l’immissione in possesso e per la trascrizione dell’acquisto. Richiamando il parere del C.G.A.R.S. n. 81 del 2023 e la giurisprudenza amministrativa sul punto, il TAR afferma che l’effetto traslativo si produce per effetto dell’accertamento dell’inottemperanza e dell’ordinanza di acquisizione.

Nel caso concreto, l’ordinanza di demolizione si è consolidata per il rigetto del ricorso e la mancata impugnazione; l’ordinanza di acquisizione del 2021 non è stata contestata. L’istanza di accertamento di conformità è stata quindi presentata il 22 giugno 2021, quando l’effetto acquisitivo era già perfezionato in capo al Comune.

Il Collegio coordina l’art. 31, comma 3, con l’art. 36, comma 1, d.P.R. n. 380/2001. La seconda norma non può legittimare la sanatoria in capo a chi non è più proprietario, perché ciò determinerebbe una disapplicazione della prima e condizionerebbe il perfezionamento dell’acquisto comunale all’iniziativa futura dell’inadempiente, con vantaggio ingiustificato da una condotta già contraria alla normativa urbanistica. La sospensiva dell’ordine di demolizione opera, infatti, solo se l’istanza è proposta durante la pendenza del termine di ottemperanza: qui l’istanza è tardiva.

Ne segue l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione dei ricorrenti, ormai estranei alla titolarità del bene, con integrale compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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