Inammissibile il ricorso contro diniego riferito ad altra istanza di sanatoria (TAR Sicilia n. 1675 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso un provvedimento di diniego di nulla osta paesaggistico è inammissibile, per violazione dell’art. 40, comma 1, lett. d), cod. proc. amm., quando i motivi dedotti non prospettano vizi di legittimità dell’atto gravato ma riguardano una pratica di condono diversa da quella cui il diniego si riferisce. Il giudice amministrativo, in presenza di una contestazione sull’oggetto dell’istanza di sanatoria, può disporre istruttoria per identificarla e, accertata la divergenza tra l’atto impugnato e le censure, deve dichiarare l’inammissibilità del ricorso per difetto di attinenza tra motivi e provvedimento.
Il Fatto
Il ricorrente impugna il provvedimento con cui la Soprintendenza ha negato il nulla osta paesaggistico richiesto in relazione a un’istanza di concessione edilizia in sanatoria, presentata ai sensi dell’art. 32 della legge n. 326/2003 e dell’art. 23 della legge regionale n. 37/1985, per opere realizzate in una contrada del territorio.
Secondo il ricorrente, il diniego riguarderebbe la pratica di condono avanzata nel 1997 ai sensi dell’art. 1 della legge n. 47/1985, avente ad oggetto un muro di contenimento delle mareggiate. Su questa premessa articola censure di difetto d’istruttoria e di motivazione, sostenendo che l’opera non avrebbe impatto paesaggistico e sarebbe sanabile perché priva di aumento di volume o superficie. L’Amministrazione resistente eccepisce in via preliminare l’inammissibilità, assumendo che l’atto impugnato concernerebbe una diversa istanza di sanatoria. Il Tribunale dispone chiarimenti istruttori e, all’esito, decide.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie l’eccezione preliminare e dichiara il ricorso inammissibile per violazione dell’art. 40, comma 1, lett. d), cod. proc. amm., rilevando che parte ricorrente non ha prospettato vizi di legittimità del provvedimento gravato.
La decisione poggia sull’esito dell’istruttoria disposta con ordinanza. In adempimento, l’Amministrazione deposita documentazione idonea a identificare l’oggetto dell’istanza di sanatoria cui si riferisce il diniego. La relazione tecnica, recante il timbro della Soprintendenza con la dicitura di rigetto e il richiamo alla nota dell’11 settembre 2023, concerne la realizzazione di un fabbricato costituito da un piano seminterrato destinato a magazzino a servizio del fabbricato principale, con una superficie lorda e una superficie netta interna indicate negli elaborati grafici.
Nella stessa direzione depongono la documentazione fotografica, parimenti timbrata, e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 2008, che riguarda lo stesso fabbricato e ne colloca l’ultimazione dei lavori in data incompatibile con il muro di contenimento, per il quale già nel 1997 era stata presentata istanza di sanatoria. Anche la richiesta di nulla osta paesaggistico, individuata nel provvedimento impugnato con un numero di protocollo generale e una data, conferma l’oggetto della pratica.
Il Tribunale conclude che si tratta di una pratica di condono diversa da quella richiamata dal ricorrente nell’esposizione dei motivi. Il diniego attiene a un piano seminterrato a servizio del fabbricato principale, mentre le censure riguardano un muro di contenimento realizzato nel 1997. Il Collegio osserva inoltre che l’istanza di nulla osta in sanatoria per il muro risulta essere stata evasa dalla Soprintendenza con un provvedimento del 1999, a sua volta impugnato davanti al TAR e definito con sentenza di improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse.
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso, perché i motivi dedotti non hanno alcuna attinenza con il provvedimento impugnato. Le spese di lite sono compensate in ragione delle peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.