Ius eligendi sepulchrum e legittimazione al ricorso davanti al giudice amministrativo (TAR Sicilia n. 1677 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego comunale opposto all’istanza di trasferimento della salma è atto autoritativo, sul quale sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo. Tuttavia la legittimazione del coniuge a impugnarlo presuppone la titolarità dello ius eligendi sepulchrum, che è diritto soggettivo assoluto di personalità spettante anzitutto al de cuius e, in mancanza di volontà espressa, esercitabile secondo un ordine di preferenza che vede il coniuge prima dei congiunti. Ove la titolarità del diritto sia contestata, l’accertamento spetta al giudice ordinario e non può essere compiuto in via incidentale ai sensi dell’art. 8 c.p.a., quando costituisce l’oggetto principale della domanda. Il ricorso proposto dal coniuge senza il previo accertamento della spettanza del diritto è pertanto inammissibile per difetto di legittimazione attiva.
Il Fatto
Il coniuge di un uomo deceduto l’8 ottobre 2025 agisce davanti al TAR Sicilia per l’annullamento del provvedimento con cui il Comune di Adrano ha respinto la propria istanza di trasferimento della salma. Il defunto era stato sepolto il 10 ottobre 2025 nella tomba di famiglia, nel Comune di Adrano, per iniziativa del fratello germano; la coniuge ne aveva chiesto il trasferimento presso il cimitero di Biancavilla.
Il diniego comunale si fonda su due ragioni: l’opposizione del fratello e il mancato decorso del termine annuale previsto dal regolamento comunale per i trasferimenti straordinari. La ricorrente deduce l’incompetenza del dirigente, l’erronea interpretazione del regolamento in contrasto con l’art. 88 del d.P.R. n. 285/1990 e l’illegittimità della clausola che impone all’Amministrazione di restare estranea alle contestazioni tra familiari. Il controinteressato eccepisce il difetto di giurisdizione e di legittimazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio riconosce anzitutto la giurisdizione amministrativa sul diniego impugnato, in quanto atto autoritativo. Rileva però che il ricorso non è stato esteso all’autorizzazione alla sepoltura rilasciata al fratello, divenuta ormai inoppugnabile: la tumulazione è avvenuta sulla base di un provvedimento divenuto intangibile.
Poiché la salma è stata sepolta in forza di un atto definitivo, ogni rivendicazione successiva di trasferimento pone una questione di legittimazione, procedimentale e processuale, risolvibile solo previa dimostrazione della titolarità dello ius eligendi sepulchrum. Il Collegio chiarisce che tale situazione giuridica è diritto soggettivo assoluto di personalità, spettante anzitutto al de cuius; solo in assenza di volontà espressa l’ordine di preferenza pretorio indica il coniuge, poi i congiunti, infine i successori iure hereditatis.
Nel caso concreto, la tumulazione è avvenuta per volontà del fratello e non è stata impugnata dalla coniuge, che pretende di azionare in via successiva il diritto. La famiglia di origine, inoltre, intende dimostrare con testimoni la volontà del defunto di essere sepolto nella tomba di famiglia. Pertanto è controversa proprio la titolarità del diritto a monte, la cui verifica spetta al giudice ordinario, come già affermato dalla giurisprudenza amministrativa richiamata.
Il Collegio esclude la decisione incidentale ex art. 8 c.p.a., praticabile solo per questioni diverse dall’oggetto della domanda: qui l’accertamento richiesto ne costituisce l’oggetto principale. Ne consegue che la legittimazione ad agire della ricorrente dipende dalla titolarità del diritto, presupposto di una posizione qualificata e differenziata. La scelta del Comune di mantenere lo status quo in attesa della pronuncia del giudice ordinario è conforme all’indirizzo che impone prudenza nel disporre trasferimenti di salme. Il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva, con spese compensate.
Nota della Redazione
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