Cessazione della materia del contendere nel giudizio di ottemperanza per intervenuto pagamento delle spese (TAR Veneto n. 1726 del 01.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’intervenuto pagamento delle somme dovute in forza della sentenza da eseguire, successivo alla proposizione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., senza che residui alcun interesse alla decisione nel merito. In tale evenienza, le spese di lite possono essere compensate qualora il ritardo nell’adempimento risulti riconducibile alla mole eccezionale del contenzioso seriale, mentre l’Amministrazione è tenuta a rifondere al ricorrente il contributo unificato versato per l’accesso al giudizio.
Il Fatto
Un avvocato, agendo in proprio, proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Veneto avverso l’inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito e degli Uffici Scolastici competenti, rimasti inadempienti rispetto a due sentenze del Tribunale di Treviso e del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro. Con tali pronunce l’Amministrazione era stata condannata alla rifusione delle spese legali, con distrazione in favore del professionista, per un importo complessivo pari a € 1.278,39, oltre spese ed oneri di legge. Nel corso del giudizio di ottemperanza, il ricorrente rappresentava di aver ricevuto il pagamento delle somme dovute, in due distinte tranche, successivamente al deposito del ricorso, insistendo tuttavia per la rifusione delle spese del presente giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, esaminata la documentazione versata in atti, ha rilevato che parte ricorrente aveva ottenuto l’integrale soddisfazione della pretesa azionata, avendo ricevuto il pagamento delle somme a lei spettanti in data 30-4-2026 e in data 3-6-2026, entrambe successive alla proposizione del ricorso. In ragione di tale circostanza, ha ritenuto che non residuasse alcun interesse alla prosecuzione del giudizio, dovendosi dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., norma che disciplina l’ipotesi in cui, nel corso del processo, la pretesa sostanziale risulti integralmente soddisfatta.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha disposto la compensazione, valorizzando un elemento oggettivo di contesto: il ritardo dell’Amministrazione nell’adempimento dell’obbligo di rifusione risultava infatti riconducibile, innanzitutto, alla mole del tutto eccezionale del contenzioso seriale concernente il rilascio del dispositivo digitale. Tale circostanza, idonea a giustificare la dilazione nei pagamenti, ha indotto il giudice a non porre a carico della parte soccombente le spese del giudizio di ottemperanza, pur in presenza di un adempimento solo tardivo.
Cionondimeno, a temperamento della compensazione disposta, il Collegio ha ordinato che l’Amministrazione rifondesse al ricorrente l’importo del contributo unificato da questi versato per l’instaurazione del giudizio, onere che non poteva rimanere definitivamente a carico della parte risultata vittoriosa nella sostanza. In accoglimento parziale delle istanze del ricorrente, la pronuncia ha quindi definito il giudizio dichiarando il venir meno della materia del contendere e regolando il carico delle spese processuali secondo il criterio della soccombenza virtuale.
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Nota della Redazione
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