Reddito di cittadinanza: nucleo familiare e prova nel giudizio di legittimità (Cass. pen. Sez. VII n. 34069 del 22.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Non è deducibile in sede di legittimità la censura che investa l’individuazione del nucleo familiare ai fini del reddito di cittadinanza, poiché essa attiene alla valutazione della prova e alla ricostruzione del fatto, riservate al giudice di merito; le relative determinazioni sono insindacabili in cassazione quando sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito. La separazione consensuale dei coniugi omologata non dimostra di per sé una diversa composizione del nucleo familiare, non essendo intervenuto lo scioglimento del matrimonio e risultando la perdurante convivenza attestata dai certificati anagrafici. La detenzione non integra una modifica stabile del nucleo, trattandosi di temporaneo allontanamento. L’applicazione dell’aggravante della recidiva, ritenuta equivalente alle attenuanti generiche, è congruamente argomentata in ragione della reiterazione e della protrazione delle condotte falsificatorie.
Il Fatto
La ricorrente è stata condannata in primo grado alla pena di un anno e otto mesi di reclusione per il reato di cui all’art. 7, commi 1 e 2, d.l. n. 4/2019, per aver omesso di dichiarare informazioni incompatibili con il godimento del reddito di cittadinanza. La Corte d’appello di Firenze ha confermato la condanna con sentenza del 03.03.2026.
Avverso tale pronuncia la condannata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi: con il primo, vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all’erronea individuazione del nucleo familiare; con il secondo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva e al trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, osserva che la doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, poiché investe profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto rimessi alla cognizione del giudice di merito. Le determinazioni di quest’ultimo sono insindacabili in cassazione ove sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito.
Nel caso concreto, la Corte territoriale ha escluso che la separazione consensuale dei coniugi, omologata nel 2007, possa dimostrare una diversa composizione del nucleo familiare, non essendo mai intervenuto lo scioglimento del matrimonio. I certificati anagrafici attestavano che negli anni successivi la ricorrente aveva continuato a convivere con l’ex marito e con il figlio.
Neppure la detenzione ha determinato una modifica stabile del nucleo familiare, trattandosi di un temporaneo allontanamento, durante il quale anche i periodi di licenza venivano trascorsi presso l’abitazione familiare. Sul punto la motivazione del giudice di merito è dunque immune dalle censure prospettate.
Quanto al secondo motivo, la Corte ritiene congruamente argomentata l’applicazione dell’aggravante, ritenuta equivalente alle attenuanti generiche. Il giudice di merito ha valorizzato la reiterazione e la protrazione nel tempo delle condotte falsificatorie, sintomatiche di maggiore pericolosità, nonché i numerosi precedenti penali. Il trattamento sanzionatorio determinato dal primo giudice è stato reputato adeguato e proporzionato.
Accertata l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità — richiamata sul punto la sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13.06.2000 —, la Corte condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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