Inefficacia del DASPO dopo fallimento sportivo e nuovo provvedimento necessario (Cass. pen. Sez. 3 n. 15156 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento del Questore che impone il divieto di accesso alle manifestazioni sportive, unitamente all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, perde efficacia quando la società calcistica in relazione alla quale era stato emanato cessi la propria attività, come nel caso di fallimento. Le relative prescrizioni non sono riferibili agli incontri della nuova società costituita nella stessa città per dare continuità alla pratica agonistica, poiché la loro estensione automatica o per via di mera comunicazione determinerebbe un’inammissibile applicazione analogica in malam partem. In tali evenienze, il Questore deve emanare un nuovo provvedimento integrativo, da sottoporre alla convalida dell’autorità giudiziaria, per garantire il pieno esercizio del diritto di difesa del destinatario.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato per non essersi presentato, in occasione di un incontro di calcio disputato nel febbraio 2020, presso il Commissariato di Polizia, come imposto da un provvedimento del Questore emesso nel 2018. Tale provvedimento era stato adottato in relazione agli incontri della squadra Palermo Calcio, all’epoca gestita dalla società “U.S. Città di Palermo”.
La Corte di appello, confermando la condanna, aveva ritenuto il provvedimento ancora efficace, valorizzando la comunicazione, notificata all’interessato nel settembre 2019, del cambio di denominazione della società calcistica in “Palermo S.S.D.”. Avverso tale decisione l’imputato proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la sentenza impugnata contrastasse con il principio di diritto consolidato in materia di misure di prevenzione limitative della libertà personale. La Corte ha richiamato il proprio costante orientamento secondo cui il divieto disposto dal Questore non è riferibile agli incontri della nuova società costituita dopo la radiazione o il fallimento di quella originariamente indicata.
La suprema Corte ha evidenziato come la specificità e la determinatezza del provvedimento, richieste dall’art. 6 della legge n. 401/1989, rispondano all’esigenza di garantire al destinatario la perfetta comprensione del precetto. La mera successione tra compagini sportive costituisce un fattore occasionale, che non può far gravare sul soggetto l’incertezza su quali siano gli incontri per cui sussiste l’obbligo di presentazione.
Con il fallimento della “U.S. Città di Palermo” è venuto meno un presupposto essenziale dell’ordinanza questorile, che ha determinato l’inefficacia del provvedimento. La nuova società, costituita per garantire continuità alla pratica sportiva, è un soggetto giuridico distinto dal precedente. Una diversa conclusione, fondata sull’estensione automatica degli obblighi, è stata ritenuta in contrasto con i principi di stretta legalità e tassatività.
La Corte ha quindi escluso che la mera comunicazione del cambio di denominazione potesse validamente perpetuare l’efficacia della misura. È necessario un nuovo provvedimento del Questore che imponga i medesimi divieti e prescrizioni, adottato con le stesse garanzie procedimentali e sottoposto alla convalida dell’autorità giudiziaria, così da consentire all’interessato di interloquire e difendersi.
Pertanto, alla data del fatto contestato, non essendovi alcun valido ed efficace provvedimento che imponesse l’obbligo di presentazione in occasione degli incontri della nuova compagine, è venuto meno il presupposto stesso della fattispecie incriminatrice. La Corte ha conseguentemente annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
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Nota della Redazione
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