Inammissibile in appello il concordato su motivi rinunciati e pena legale (Cass. pen. Sez. 7 n. 4104 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Avverso la sentenza di concordato in appello, pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., il ricorso per cassazione è ammissibile solo se deduce motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero o al contenuto difforme della pronuncia. Sono invece inammissibili le doglianze concernenti motivi di appello rinunciati, la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e i vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nell’illegalità della sanzione inflitta. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., che prevede la trattazione de plano di tali ricorsi, essendo esperibile il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen.
Il Fatto
Il ricorrente, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., aveva definito il giudizio di secondo grado. Con il ricorso sono stati dedotti il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen., la questione relativa alla validità del consenso prestato e profili concernenti la legalità della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rilevato che il ricorso, essendo proposto avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., deve essere trattato nelle forme de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103/2017. Ha quindi proceduto alla verifica di ammissibilità dei motivi dedotti, richiamando i principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia.
In particolare, la Corte ha ricordato che è stata valutata la legittimità costituzionale della norma applicata, concludendo per la manifesta infondatezza della questione. La scelta del legislatore di semplificare le forme definitorie dell’impugnazione avverso una decisione che accoglie la concorde prospettazione delle parti è stata ritenuta ragionevole, anche perché avverso la declaratoria di inammissibilità è comunque esperibile il ricorso straordinario previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen.
Quanto all’ambito del sindacato di legittimità, la Corte ha richiamato il principio secondo cui sono ammissibili le censure relative alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono invece inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e i vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nell’illegalità della sanzione inflitta, ossia in una pena non rientrante nei limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
Applicando tali principi al caso di specie, la Corte ha rilevato che il generico riferimento al vizio di motivazione in ordine alla validità del consenso prestato risultava privo di supporto, essendo stato solo enunciato senza ulteriori argomentazioni. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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