Prescrizione lesioni aggravate e inammissibilità travisamento in doppia conforme (Cass. pen. Sez. 2 n. 227 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di cosiddetta doppia conforme, è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. il motivo di ricorso per cassazione fondato sul travisamento della prova — per utilizzazione di un’informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva — quando la censura sia stata dedotta per la prima volta solo con il ricorso, non essendo stata proposta con l’atto di appello. In tema di prescrizione, il termine relativo al reato di lesioni personali aggravate, commesso il 18 aprile 2012 e qualificato ai sensi degli artt. 582, 576 e 585 cod. pen. con l’aggravante ad effetto speciale e la recidiva reiterata, maggiorato per le sospensioni, risulta maturato prima della sentenza di appello, con conseguente obbligo di annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente a tale reato e di eliminazione della relativa pena aumentata per la continuazione.
Il Fatto
Il Tribunale di Napoli, all’esito del dibattimento, aveva dichiarato l’imputato responsabile dei delitti di rapina aggravata impropria, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate, commessi in concorso con un complice non identificato. La condotta era consistita nell’aver opposto resistenza durante la fuga, subito dopo essere stati sorpresi dalla Polizia a bordo di un veicolo che avevano asportato poco prima mediante rottura del blocco di accensione.
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 9 maggio 2025, confermava la decisione di primo grado. Avverso tale pronuncia l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo il travisamento di una prova decisiva — il report dei movimenti dell’autovettura — ai fini della qualificazione della condotta come tentata rapina impropria, nonché la violazione delle norme in materia di prescrizione in relazione al delitto di lesioni aggravate, che assumeva già estinto alla data del 2 febbraio 2025.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente osservato che l’impugnazione riguardava soltanto i delitti di rapina e di lesioni, essendo il reato di resistenza a pubblico ufficiale divenuto irrevocabile per mancanza di specifica censura.
Quanto al primo motivo, la Corte lo ha dichiarato manifestamente infondato. Ha ribadito il principio per cui, in caso di doppia conforme, è inammissibile il motivo di ricorso fondato sul travisamento della prova quando la censura sia stata dedotta per la prima volta in sede di legittimità, poiché in tal modo essa viene sottratta alla cognizione del giudice di appello, con violazione dei limiti del devolutum. Nel caso di specie, il report dell’antifurto satellitare, ritenuto essenziale nel ricorso, non era stato oggetto di alcuna doglianza in appello. La Corte ha inoltre rilevato che la prospettazione difensiva — secondo cui il furto sarebbe stato opera di un ignoto, con i correi sorpresi a bordo dell’auto quando l’impossessamento non era ancora avvenuto — non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, incorrendo nel vizio di genericità. I giudici di merito avevano accertato che l’autovettura era stata spostata e parcheggiata in altro luogo dai due imputati, come dimostrato dal messaggio dell’antifurto in movimento ricevuto dall’agenzia di vigilanza poco prima del controllo, elemento che palesava l’assenza di soluzione di continuità tra la condotta appropriativa e la successiva reazione violenta, integrando gli estremi della rapina consumata impropria.
Il secondo motivo è stato invece ritenuto fondato. La Corte ha condiviso il calcolo difensivo del termine prescrizionale relativo al delitto di lesioni aggravate: il massimo edittale del reato base di cui all’art. 582 cod. pen., aumentato per la circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all’art. 585 cod. pen. e per la recidiva reiterata, maggiorato delle sospensioni, determina un termine di anni dodici, mesi nove e giorni quindici. Tale termine, decorrente dal 18 aprile 2012, risultava maturato il 2 febbraio 2025, quindi prima della sentenza di appello del 9 maggio 2025. La mancata declaratoria di estinzione del reato da parte del giudice di merito ha pertanto imposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di lesioni, con eliminazione della relativa pena di mesi 8 di reclusione ed euro 200 di multa applicata per la continuazione e la rideterminazione della pena finale in anni sei di reclusione ed euro 1.800 di multa.
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Nota della Redazione
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