Inammissibile il ricorso per cassazione se le censure non si confrontano con le statuizioni del giudice del rinvio e sollecitano un nuovo apprezzamento delle prove (Cass. civ. Sez. 1 n. 239 del 05.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di cassazione con rinvio, il giudice di merito è tenuto ad uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte solo in relazione alle questioni già decise, mentre per gli altri aspetti rimasti impregiudicati deve esaminare ex novo il fatto della lite e pronunciarsi su tutte le eccezioni sollevate e pretermesse nei precedenti stati processuali. Il mancato rinvenimento del fascicolo d’ufficio della fase di merito non incide sulla regolarità del processo qualora lo stesso non sia indispensabile ai fini della decisione. È inammissibile, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., il deposito in Cassazione di documenti non prodotti nei precedenti gradi di giudizio, salvo che riguardino la nullità della sentenza impugnata o l’ammissibilità del ricorso. Il difetto di costituzione del giudice, ai sensi dell’art. 158 c.p.c., è ravvisabile solo quando gli atti giudiziari siano posti in essere da persone estranee all’ufficio, non già in caso di errata assegnazione tabellare dell’affare ad una sezione piuttosto che ad un’altra. L’asseverazione di conformità della procura alle liti, ai sensi degli artt. 83, terzo comma, c.p.c. e 10 d.P.R. n. 123/2001, è richiesta solo per i documenti nativi telematici, non per quelli nativi cartacei in caso di costituzione non telematica.

Il Fatto

Il Tribunale di Lecce aveva dichiarato il fallimento di una società in accomandita semplice e del socio accomandatario su istanza di alcuni istituti di credito. A seguito di una complessa vicenda processuale, caratterizzata da numerose istanze di ricusazione e da pronunce di nullità delle sentenze di merito per illegittima composizione del collegio giudicante, la Corte di Cassazione aveva cassato con rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Lecce, dichiarando la nullità della pronuncia per la partecipazione al collegio di un magistrato già autorizzato ad astenersi, e assorbendo gli altri motivi di ricorso.

La Corte d’Appello di Bari, quale giudice del rinvio, dopo aver dichiarato la nullità della sentenza del Tribunale di Lecce, aveva deciso nel merito la controversia, rigettando l’appello e accertando lo stato di insolvenza della società sulla base di molteplici elementi. Avverso tale sentenza, i falliti proponevano ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la violazione delle norme sul giudizio di rinvio, la nullità della sentenza per vizi di costituzione del giudice e per motivazione apparente.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha esaminato in via preliminare le istanze e le eccezioni processuali. Ha disatteso l’istanza di acquisizione dei fascicoli d’ufficio dei precedenti gradi di giudizio, richiamando il principio per cui la loro mancata acquisizione è irrilevante quando non siano indispensabili ai fini della decisione, come nel caso in cui i motivi di ricorso si rivelino inammissibili. Ha dichiarato irricevibile la sollecitazione a valutare una conciliazione tra le parti, estranea al thema decidendum, e ha dichiarato inammissibile la produzione di nuovi documenti in allegato alle memorie, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., in quanto non riguardanti la nullità della sentenza impugnata o l’ammissibilità del ricorso.

La Corte ha rigettato l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura alle liti sollevata dalla controricorrente. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 36057 del 2022 in tema di procura speciale e, con specifico riferimento all’asseverazione di conformità, ha precisato che gli artt. 83, terzo comma, c.p.c. e 10 d.P.R. n. 123/2001 riguardano l’ipotesi di documenti nativi cartacei e costituzione telematica, mentre nel caso di specie non vi era stata costituzione telematica. Ha inoltre respinto l’istanza di rimessione in pubblica udienza e l’eccezione di difetto di valida procura, nonché le richieste di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia e di rimessione alla Corte Costituzionale, per difetto di rilevanza, essendo le questioni prospettate estranee all’oggetto del giudizio.

Nel merito, la Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, con cui i ricorrenti censuravano la decisione del giudice del rinvio di procedere a un esame integrale delle questioni di merito già assorbite dal giudice rescindente. Ha precisato che, in caso di cassazione con rinvio, il giudice di merito deve esaminare ex novo tutti gli aspetti rimasti impregiudicati, e ha rilevato che la censura non si confrontava con le statuizioni della sentenza impugnata e involgeva questioni attinenti all’apprezzamento delle prove.

La Corte ha altresì dichiarato inammissibile il secondo motivo, relativo al difetto di costituzione del giudice per la decisione della causa da parte della Sezione Lavoro e per la proposizione di un’istanza di ricusazione. Ha richiamato la giurisprudenza per cui l’assegnazione di un affare a un magistrato piuttosto che a un altro, ancorché in imprecisa applicazione dei criteri tabellari, non involge una questione di competenza, e un difetto di costituzione del giudice è ravvisabile solo in caso di atti posti in essere da persone estranee all’ufficio. Ha infine dichiarato inammissibile il terzo motivo, relativo al vizio di motivazione, in quanto la censura, sotto le spoglie dell’omessa motivazione, si risolveva in una sollecitazione a un nuovo apprezzamento delle risultanze istruttorie, non conseguibile in sede di legittimità. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali in favore di ciascun controricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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