La prova del livello richiede il titolo costitutivo o l’atto di ricognizione (Cass. civ. Sez. 2 n. 247 del 05.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il livello si identifica in un diritto reale di godimento assimilabile all’enfiteusi, la cui esistenza non può essere accertata sulla base dei dati catastali o della nota di trascrizione, ma soltanto mediante il titolo costitutivo del diritto o l’atto di ricognizione ex art. 969 cod. civ. La ricognizione, se piena e completa, fa fede dell’esistenza dell’enfiteusi e si sostituisce al titolo originario, ma suppone che il riconoscimento del diritto sia reso nei confronti del concedente da chi si trova nel possesso del fondo. La mera consapevolezza della sussistenza del livello, espressa negli atti di acquisto, è irrilevante ove non si concreti in un negozio idoneo a far sorgere il diritto, non potendo la confessione supplire alla forma scritta richiesta ad substantiam.

Il Fatto

L’Istituto Interdiocesano per il Sostentamento del Clero delle Diocesi di Tivoli, Subiaco e Palestrina, in qualità di concedente, convenne in giudizio i livellari per ottenere la devoluzione di immobili gravati da livello, deducendo l’inadempimento nel pagamento dei canoni annuali per oltre due annualità ex art. 960 cod. civ. I convenuti proposero domanda riconvenzionale di usucapione e, in subordine, di affrancazione.

Il Tribunale di Tivoli dichiarò l’improseguibilità della domanda di devoluzione e accolse l’affrancazione. In grado di appello, la Corte d’Appello di Roma rigettò la domanda di devoluzione ritenendo non provata l’esistenza del rapporto livellario. Il concedente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha esaminato preliminarmente il primo motivo, con cui il ricorrente lamentava l’omessa pronuncia sull’eccepita improcedibilità dell’appello, sostenendo che i livellari avrebbero dovuto proporre opposizione davanti alla Sezione specializzata agraria. La censura è stata ritenuta inammissibile e infondata: la legge n. 607 del 1966 disciplina esclusivamente l’affrancazione giudiziale delle enfiteusi, non anche la domanda di devoluzione, soggetta al rito ordinario. In ogni caso, il rapporto tra Tribunale ordinario e sezione specializzata agraria è di competenza e non di ripartizione interna, con applicazione della disciplina dell’art. 38 cod. proc. civ. sulle preclusioni.

Quanto al terzo motivo, la Corte ha escluso l’applicabilità della legge n. 327 del 1963, come interpretata dall’art. 1 della legge n. 233 del 1980, essendo il rapporto dedotto di carattere perpetuo e, pertanto, estraneo all’ambito applicativo della normativa, dettata per riconoscere la perpetuità e l’affrancabilità di rapporti non perpetui caratterizzati da possesso ultratrentennale e migliorie.

Il secondo e il quarto motivo, relativi alla prova dell’esistenza del livello, sono stati rigettati. La Corte ha ribadito che il livello, diritto reale di godimento assimilabile all’enfiteusi, richiede la forma scritta ad substantiam e la sua esistenza non può essere desunta dai dati catastali, aventi finalità essenzialmente fiscali, né dalla nota di trascrizione, che costituisce documentazione amministrativa priva di valenza probatoria sul contenuto del titolo.

La consapevolezza della sussistenza del livello manifestata negli atti di acquisto non ha carattere ricognitivo, difettando degli elementi del negozio riconosciuto, e non può valere come confessione, poiché quando la legge richiede la forma scritta a pena di nullità, alla mancata produzione del documento non può ovviare la produzione di una scrittura contenente la confessione della controparte. L’atto di ricognizione ex art. 969 cod. civ., che si sostituisce al titolo originario, presuppone comunque una dichiarazione resa nei confronti del concedente da chi possiede il fondo. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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