La pericolosità cautelare può desumersi anche dai carichi pendenti (Cass. pen. Sez. 4 n. 18015 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di provvedimenti de libertate, il controllo di legittimità della Corte di cassazione non include la revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, né la rivalutazione delle condizioni soggettive dell’indagato in relazione alle esigenze cautelari e all’adeguatezza delle misure, apprezzamenti riservati al giudice di merito. La pendenza di altri procedimenti penali, ancorché non definiti con sentenza irrevocabile, può essere legittimamente valorizzata per desumere la personalità dell’indagato e la sussistenza del pericolo di recidiva, ai sensi dell’art. 274, lett. c), cod. proc. pen. Tale valutazione non contrasta con il principio di non colpevolezza di cui all’art. 27, comma 2, Cost., poiché non assume la “colpevolezza” a fondamento del provvedimento, ma trae elementi di valutazione dal fatto obiettivo della pendenza di altri procedimenti, qualificabili come “comportamenti o atti concreti” indicativi della capacità a delinquere.
Il Fatto
Il Tribunale di Catanzaro, in parziale accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico Ministero, applicava la misura degli arresti domiciliari nei confronti di un indagato, in relazione a una condotta di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Il Giudice per le indagini preliminari aveva in precedenza rigettato la richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, non ravvisando i gravi indizi di colpevolezza per la condotta associativa né le esigenze cautelari per la condotta di spaccio.
Avverso l’ordinanza del Tribunale, l’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari e all’adeguatezza della misura, nonché la mancata esclusione dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen..
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, richiamando il consolidato principio secondo cui, in materia di provvedimenti cautelari, il sindacato di legittimità è circoscritto all’esame del contenuto dell’atto impugnato, al fine di verificarne le ragioni giuridiche, la correttezza della qualificazione giuridica e l’assenza di illogicità evidenti nelle argomentazioni.
Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto che lo stesso fosse volto a sollecitare una diversa valutazione di merito, non consentita in sede di legittimità, a fronte di una motivazione del Tribunale “tutt’altro che illogica o carente”. I giudici di merito avevano, infatti, specificamente motivato sulla sussistenza delle esigenze cautelari, valorizzando le modalità della condotta, caratterizzata da attività di coltivazione e spaccio di sostanze stupefacenti, e la personalità dell’indagato, desunta anche dalla pendenza di altro procedimento per fatti analoghi.
Con specifico riferimento alla censura relativa alla valorizzazione dei carichi pendenti, la Corte ha ribadito l’orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la pericolosità sociale può essere legittimamente desunta anche da procedimenti penali ancora sub iudice. Tali elementi, infatti, non rilevano quali precedenti penali ma quali “comportamenti o atti concreti”, suscettibili di apprezzamento ai fini del giudizio sulla personalità dell’imputato. In ogni caso, è stato precisato che simile soluzione non determina alcun contrasto con l’art. 27, comma 2, Cost., poiché non si assume la colpevolezza a base del provvedimento, ma si traggono elementi di valutazione dal fatto obiettivo della pendenza di altri procedimenti.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto “del tutto destituito di fondamento”, emergendo chiaramente dall’ordinanza impugnata l’esclusione dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., con motivazione non sindacabile in questa sede.
Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 416-bis c.p. – Associazioni di tipo mafioso anche straniere
- Art. 274 c.p.p. – Esigenze cautelari
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso