Dichiarazione di successione non integra falso ideologico in atto pubblico (Cass. pen. Sez. VI n. 21620 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di successione, al pari delle altre dichiarazioni fiscali, non è destinata a provare la verità dei fatti in essa affermati, con la conseguenza che non integra il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico ex art. 483 cod. pen. la condotta di chi si indichi come unico erede sulla base di un atto impropriamente qualificato come testamento olografo. La norma, infatti, esige che la dichiarazione abbia ad oggetto fatti di cui l’atto pubblico è finalizzato a provare la verità, requisito che la dichiarazione di successione non possiede, assolvendo essa esclusivamente una funzione tributaria e dichiarativa. Non integra inoltre il reato di art. 388 cod. pen. la simulata vendita di beni ereditari posta in essere quando manchi un provvedimento giudiziale, eseguibile, impositivo di obblighi in capo all’agente, atteso che l’interesse tutelato è l’effettività della giurisdizione e il reato è proprio del soggetto tenuto ad adempiere.
Il Fatto
La Corte di appello di Lecce, in riforma della sentenza assolutoria di primo grado, aveva riqualificato il fatto di cui al capo n. 1 ex art. 483 cod. pen. e quelli di cui ai capi n. 2 e n. 3 ex art. 388 cod. pen., dichiarando prescritti i primi due e condannando l’imputato per il terzo. La vicenda riguarda la pubblicazione, da parte di un coerede, di un atto qualificato dal notaio come testamento, la successiva alienazione di due immobili e una seconda vendita effettuata dall’acquirente a un terzo.
Il ricorrente ha impugnato la sentenza deducendo, tra l’altro, la insussistenza del falso, la mancanza dei presupposti del reato di art. 388 cod. pen. e la tardività della querela.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare il perimetro del giudizio in ordine ai reati dichiarati estinti per prescrizione, in relazione ai quali vi è costituzione di parte civile. Richiamando le Sezioni Unite n. 36208 del 28 marzo 2024 e la sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, ribadita da Corte cost. n. 2 del 2026, il Collegio ricorda che il giudice dell’impugnazione deve comunque valutare la sussistenza dei presupposti per l’assoluzione nel merito anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie.
Nel merito, il secondo motivo relativo al capo n. 1 è fondato e assorbente. La Corte esclude che la dichiarazione di successione possa integrare il falso ideologico del privato in atto pubblico. L’art. 483 cod. pen. richiede che la dichiarazione abbia ad oggetto fatti di cui l’atto pubblico è destinato a provare la verità, come precisato dalle Sezioni Unite n. 28 del 15/12/1999, Gabrielli. La dichiarazione di successione, tuttavia, non è prova legale della qualità di erede né della titolarità dei beni indicati, svolgendo una funzione esclusivamente tributaria e dichiarativa nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.
Il Collegio osserva che, diversamente opinando, ogni dichiarazione fiscale inesatta, inclusa la dichiarazione dei redditi, dovrebbe integrare il medesimo delitto, con conseguenze irragionevoli. La Corte richiama Sez. 6, n. 3002 del 08/01/1996, Proia, che distingue la dichiarazione del privato dall’atto di liquidazione dell’imposta.
Quanto ai capi n. 2 e n. 3, il primo motivo è fondato. L’art. 388 cod. pen. tutela l’effettività della giurisdizione ed è reato proprio di chi è tenuto ad adempiere a obblighi nascenti da un provvedimento giudiziale. Nel caso di specie, nessun obbligo nasceva in capo al ricorrente dal provvedimento che aveva respinto l’azione di spoglio, non reintegrandolo nel possesso esclusivo. La simulata vendita, pertanto, non integra il reato per difetto di un elemento costitutivo. Analoga conclusione vale per la seconda vendita, mancando un provvedimento impositivo di obblighi e non essendo tratteggiato il contributo causale del ricorrente.
La sentenza è quindi annullata senza rinvio perché i fatti non sussistono, con revoca delle statuizioni civili.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 388 c.p. – Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice
- Art. 483 c.p. – Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico