Concordato in appello impugnabile per vizi volontà e pena illegale (Cass. pen. Sez. II n. 32551 del 02.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono invece inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi in illegalità della sanzione inflitta, perché non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge.

Il Fatto

La Corte di appello di Ancona, in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli e ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., rideterminava la pena inflitta all’imputato in anni tre e mesi dieci di reclusione ed euro 900,00 di multa, per i reati di estorsione continuata, esclusa l’aggravante di cui al comma 2 e la recidiva, e di cessione continuata di sostanze stupefacenti, esclusa l’aggravante di cui all’art. 80 d.P.R. n. 309/1990.

Il difensore di fiducia proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell’art. 599-bis cod. proc. pen.: la pena sarebbe stata erroneamente fissata in anni tre e mesi dieci, mentre la base di anni cinque, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., avrebbe dovuto condurre, per effetto della continuazione interna, ad anni tre e mesi otto di reclusione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile perché non consentito in sede di legittimità. La decisione muove dalla ricostruzione dei limiti del sindacato sulla sentenza pronunciata a seguito di concordato in appello: l’istituto, per sua natura, comporta una rinuncia implicita alla contestazione dei profili sui quali si è formato l’accordo, sicché il perimetro del ricorso è circoscritto ai vizi che attengono alla genesi e alla conformità della pronuncia rispetto all’accordo.

La Corte individua le sole ipotesi ammissibili: i motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Restano estranee le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi di determinazione della pena non trasfusi in illegalità della sanzione.

Su quest’ultimo punto il Collegio richiama il precedente della Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170 — 01, secondo cui la doglianza sulla quantificazione sanzionatoria è proponibile solo quando la pena inflitta sia fuori dai limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge.

Nel caso concreto nessuna delle ipotesi consentite ricorre. Il ricorrente prospetta un risultato sanzionatorio più favorevole — anni tre e mesi otto di reclusione a fronte di anni tre e mesi dieci — che non corrisponde a quello oggetto del concordato. Tale difformità emerge sia dal calcolo riportato dalla Corte di appello sia dalla richiesta depositata in atti per l’udienza del 17 marzo 2025, richiamata nella sentenza impugnata e sulla quale era stato prestato il consenso del pubblico ministero.

Alla declaratoria di inammissibilità conseguono, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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