Inammissibile il ricorso che chiede una diversa valutazione delle prove (Cass. civ. Sez. I n. 13121 del 13.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, la censura con cui si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo non può risolversi nella contestazione della difformità dell’apprezzamento delle prove compiuto dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte. Spetta esclusivamente al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza e dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova. Il giudice del merito non è tenuto a esaminare singolarmente tutte le risultanze processuali né a confutare tutte le argomentazioni delle parti, essendo sufficiente che indichi gli elementi sui quali fonda il proprio convincimento, restando disattesi per implicito, in quanto logicamente incompatibili con la decisione, gli altri rilievi. Ne deriva l’inammissibilità della censura che, in realtà, investe la stessa attività di valutazione del corredo probatorio.
Il Fatto
I ricorrenti chiedevano a un Comune il contributo previsto dalla legislazione speciale per la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma, con riferimento a un’unità immobiliare derivante dal frazionamento di un originario subalterno. La competente Commissione rigettava la domanda, sul presupposto che l’intero contributo, calcolato sulla consistenza originaria della particella, era stato già concesso al proprietario dell’altra unità scaturita dal frazionamento.
I ricorrenti adivano allora il giudice ordinario per l’accertamento del diritto. Il Tribunale accoglieva la domanda; la Corte d’appello accoglieva invece l’impugnazione del Comune, ritenendo che il contributo non abbia natura ad personam ma miri a consentire la ricostruzione secondo la consistenza e l’estensione che gli immobili avevano prima dell’evento catastrofico. Avverso questa sentenza i soccombenti proponevano ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi sono esaminati congiuntamente per connessione e dichiarati inammissibili. I ricorrenti sostenevano che la Corte di merito avesse fatto cattiva applicazione dell’art. 15 della legge n. 462 del 1984, che accorda prevalenza, in caso di disaccordo, alla situazione di fatto attestata con dichiarazione giurata rispetto alle risultanze catastali, ancorché le variazioni non siano state richieste prima del sisma al competente ufficio.
La Corte rileva che le censure non si confrontano compiutamente con la ratio decidendi. Il giudice d’appello non si è basato unicamente sulle risultanze catastali, né le ha ritenute prevalenti: ha dato rilievo alla dichiarazione resa dall’originaria proprietaria al Comune, che attestava non solo la consistenza strutturale dell’immobile ma anche la composizione del nucleo familiare prima degli eventi sismici. Di fronte a una pluralità di dichiarazioni sulla consistenza dell’immobile, il giudice di merito ha ritenuto più attendibile quella dell’originaria proprietaria, in quanto idonea ad attestare la consistenza all’epoca del sisma.
Non si tratta dunque di errore di diritto né di omesso esame di un fatto decisivo, ma della scelta e valorizzazione, tra più elementi probatori, di quello ritenuto più attendibile. Tale scelta è affidata al prudente apprezzamento del giudice del merito e non è sindacabile in sede di legittimità. Il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che indichi gli elementi sui quali fonda il convincimento, dovendosi ritenere disattesi per implicito tutti gli altri rilievi logicamente incompatibili con la decisione (richiamate Cass. n. 12123 del 2013, Cass. n. 29730 del 2020, Cass. n. 10525 del 2022).
Quanto al vizio di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., la censura non può consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo al giudice di merito individuare le fonti del convincimento e dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova (richiamate Cass., Sez. Un., n. 8053 del 2014; Cass. n. 30878 del 2023). L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio, se il fatto storico rilevante è stato comunque preso in considerazione dal giudice, poiché in tal caso la critica ha ad oggetto non un fatto storico ma la stessa attività di valutazione del corredo probatorio (richiamate Cass. n. 28390 del 2023 e Cass. n. 10599 del 2021).
L’argomento fondato sull’art. 7 del D.L. n. 79 del 1968 è stato utilizzato dalla Corte di merito solo per rimarcare che il contributo non è ad personam, e non perché fosse ritenuta sussistente la comproprietà: si tratta di argomento ad abundantiam che non vizia la decisione. Le restanti doglianze sono censure di merito. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con assorbimento del terzo motivo, e i ricorrenti sono condannati alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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