Ricorsoper cassazione inammissibile per motivi generici e non specifici (Cass. pen. Sez. 7 n. 9281 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi, oltre che manifestamente infondati, siano formulati in termini non consentiti dalla legge, risultando meramente riproduttivi di profili di censura già dedotti in appello e già congruamente esaminati e disattesi dal giudice di secondo grado. Il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria. L’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all’art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen. non è compatibile con la circostanza speciale della ricettazione attenuata di cui all’art. 648, quarto comma, cod. pen., nella quale resta assorbita.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava per cassazione la sentenza della Corte di Appello di Lecce che, confermando la condanna per i reati di ricettazione attenuata e introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi, aveva disatteso i motivi di gravame. Con il ricorso si deducevano tre distinti vizi di motivazione: l’uno relativo alla declaratoria di estinzione del reato di ricettazione per intervenuta prescrizione; l’altro concernente l’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 474 cod. pen.; l’ultimo, infine, incentrato sulla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen..
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi di ricorso inammissibili perché generici, aspecifici e riproduttivi di censure già avanzate in appello e già esaminate dai giudici di secondo grado con argomentazioni logiche e corrette.
Quanto al primo motivo, concernente la prescrizione del reato di ricettazione, la Corte ha richiamato il principio per cui, in assenza di prova del momento consumativo della ricettazione, nell’ottica del favor rei, tale momento deve essere fatto coincidere con una data prossima a quella di consumazione del reato presupposto (cfr. Sez. 2, n. 44322 del 2021; Sez. 2, n. 31946 del 2016). Nella specie, il termine di prescrizione non era ancora spirato con riferimento alla data prossima alla consumazione del reato presupposto. È stato inoltre ribadito che il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici non può formare oggetto di ricorso per cassazione, difettando i motivi stessi di specificità sin dall’origine (Sez. 5, n. 44201 del 2022).
Con riferimento alla richiesta di riqualificazione del reato presupposto in quello di cui all’art. 473 cod. pen., la Corte ha osservato come il motivo di appello fosse generico, non essendo stati forniti elementi circostanziati a supporto della tesi difensiva. Sul punto è stato richiamato il principio di portata generale secondo cui è inammissibile il motivo di ricorso con cui si eccepisce la mancata riqualificazione del delitto di ricettazione in altro reato, allorché la derubricazione sia stata genericamente richiesta in appello (Sez. 2, n. 43849 del 2023).
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto la motivazione impugnata congrua e aderente all’orientamento di legittimità in materia di reato di cui all’art. 474 cod. pen. (cfr. Sez. 2, n. 36139 del 2017; Sez. 2, n. 46882 del 2021), rilevando comunque la mancata decisività del rilievo relativo alla nullità di uno dei marchi, posto che i relativi beni costituivano solo una parte della merce sequestrata.
Infine, in ordine al terzo motivo, la Corte ha condiviso il diniego dell’attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., in ragione del numero e del non modico valore complessivo dei beni e della sua incompatibilità con la circostanza speciale della ricettazione attenuata, nella quale l’esiguità del danno resta assorbita non potendo il medesimo elemento favorevole essere valutato due volte (Sez. 2, n. 51255 del 2023). Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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