Violazione art. 75 d.lgs. 159/2011 per frequentazioni stabili con pregiudicati (Cass. pen. Sez. 7 n. 8497 del 04.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La contravvenzione di cui all’art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che sanziona la violazione della prescrizione di non associarsi abitualmente a persone che hanno subito condanne o sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, implica un’abitualità o serialità di comportamenti. Essa è configurabile soltanto in presenza di plurimi e stabili contatti e di frequentazioni con pregiudicati. Il relativo accertamento può essere legittimamente fondato su elementi indiziari quali il numero degli incontri, la loro concentrazione temporale, le modalità di svolgimento e la caratura criminale dei soggetti frequentati. È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca la mancanza del requisito dell’abitualità, qualora il giudice di merito abbia fornito una motivazione immune da vizi logici e giuridici, conforme al dato normativo e alla giurisprudenza di legittimità.

Il Fatto

Il ricorrente era stato condannato dalla Corte di Appello di Bari per la violazione della prescrizione inerente alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, per essersi abitualmente associato a persone pregiudicate. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. La difesa ha lamentato che la corte territoriale non avesse considerato come la rilevanza penale del fatto sia subordinata alla sussistenza di rapporti stabili e abituali tra il singolo sottoposto e i pregiudicati, requisito che nel caso di specie sarebbe mancato.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha valutato il motivo di ricorso come inammissibile, poiché manifestamente infondato e riproduttivo di censure già esaminate dal giudice di appello. La sentenza impugnata aveva evidenziato che l’imputato era stato controllato in ben cinque diverse occasioni in un arco temporale di circa otto mesi, sempre in compagnia di persone gravate da precedenti penali. In particolare, in un’occasione l’uomo si era trattenuto all’interno di un circolo ricreativo frequentato da altri pregiudicati, mentre in un’altra occasione era stato trovato a bordo di un’autovettura in compagnia di soggetti con precedenti per reati contro il patrimonio, tipologia criminosa per cui lo stesso era stato ripetutamente condannato.

La Corte ha ritenuto che tali elementi fossero indicativi della sussistenza di plurimi e stabili contatti con pregiudicati, costituenti il necessario presupposto della fattispecie contestata. Le argomentazioni della corte territoriale sono state giudicate scevre da vizi logici e conformi alla giurisprudenza di legittimità. A sostegno di tale conclusione è stato richiamato il precedente di Sez. 1, n. 14149 del 20/02/2020, Vurchio, Rv. 278942, secondo cui il reato implica un’abitualità o serialità di comportamenti, configurabile solo in presenza di plurimi e stabili contatti. Nella medesima pronuncia si è ritenuto legittimo dedurre il carattere non occasionale delle frequentazioni considerando, oltre al numero degli incontri, il tempo concentrato, le modalità esecutive e la caratura criminale dei soggetti frequentati.

Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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