Inammissibile il ricorso sulla gravità indiziaria nel mandato estorsivo e sull’aggravante mafiosa (Cass. pen. Sez. II n. 37644 del 18.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di legittimità non è sindacabile la valutazione delle risultanze probatorie compiuta dal giudice della cautela, quando la motivazione dia conto in modo logico e unitario del quadro indiziario. La richiesta estorsiva iniziale, seguita senza soluzione di continuità dalle pretese dei correi, integra un unico disegno criminoso e esclude la tesi della liberalità. L’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. è configurabile quando le modalità della pretesa evocano il controllo del territorio e delle attività economiche da parte di un sodalizio mafioso, con conseguente incidenza sul profilo oggettivo e soggettivo della circostanza.
Il Fatto
Il ricorrente impugna l’ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli che, rigettando la richiesta, ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere disposta dal Gip per i reati di concorso in estorsione e tentata estorsione, aggravati dalle più persone riunite e ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen.
Secondo l’ipotesi accusatoria, la vicenda riguarda una richiesta estorsiva avanzata in danno del titolare di una ditta individuale di lavori edili, pretesa che sarebbe stata avanzata su mandato del ricorrente da due coindagati, in ragione di lavori in corso di realizzazione. La difesa contesta la causale estorsiva, il coinvolgimento del ricorrente e l’aggravante mafiosa.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la difesa censura il giudizio sulla gravità indiziaria, sostenendo che la richiesta andava ricondotta a una donazione per la precaria condizione economica del coindagato e che mancavano elementi di collegamento con i presunti correi. La Corte rileva che il motivo mira a sovrapporre alla valutazione dei giudici della cautela una diversa lettura del materiale probatorio: si colloca quindi all’esterno dei limiti del sindacato di legittimità.
La motivazione impugnata, fondata sulle dichiarazioni della persona offesa, sulle trascrizioni del dialogo registrato con i correi e sugli accertamenti di polizia giudiziaria, restituisce un quadro diverso da quello prospettato in via alternativa. Il Collegio sottolinea la strettissima successione temporale tra la richiesta iniziale e quella dei correi, che ne specificano l’ammontare, escludendo la paventata liberalità.
Le successive pretese, cui la persona offesa non aderiva decidendo di denunciare, si pongono in stretta continuità temporale con la prima e sono dettate dalla medesima causale: il pagamento di una somma affinché l’imprenditore continuasse a lavorare. Esse risultano originate dalla delega per la riscossione che il ricorrente aveva dato ai correi, di cui la persona offesa era stata messa al corrente. Il riferimento all’essere “senza soldi” non interferisce con la matrice estorsiva, inserendosi nel contesto di una corresponsione ritenuta dovuta perché non era consentito eseguire lavori senza pagare la tangente alla cosca dominante sul territorio.
Quanto al secondo motivo, relativo all’aggravante speciale, la Corte lo ritiene manifestamente infondato. Sul profilo oggettivo, le modalità della richiesta, riferita alla necessità di chiedere previamente il permesso per eseguire i lavori in una determinata zona, evocano la riconducibilità della pretesa a sodalizi di stampo mafioso dediti al controllo del territorio e delle attività economiche. Sul profilo soggettivo, l’estorsione, ricondotta a una tangente ambientale, si sostanzia nella volontà di favorire la conservazione del controllo illegale delle attività commerciali di interesse dell’organizzazione.
Il ricorso è dunque inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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