Inammissibile il ricorso che non censura l’interpretazione delle clausole contrattuali (Cass. civ. Sez. I n. 3418 del 10.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di legittimazione processuale del Comune, ove lo statuto preveda l’autorizzazione della giunta per l’esercizio delle azioni civili, tale autorizzazione costituisce condizione di efficacia, e non di validità, della costituzione in giudizio, potendo sopravvenire ed essere prodotta anche nel corso del processo. Il motivo che denunci in cassazione la violazione dei canoni legali di interpretazione del contratto è inammissibile se si limita a contrapporre una diversa lettura del testo negoziale, senza indicare specificamente il canone ermeneutico violato e le ragioni per cui il giudice di merito se ne sia discostato. Parimenti inammissibile, per genericità e per richiesta di riesame del fatto, è la censura che contesti la qualificazione giuridica di una domanda ritenuta non nuova dal giudice di appello.

Il Fatto

Una società appaltatrice conviene in giudizio il Comune committente davanti al Tribunale di Reggio Emilia, chiedendo la risoluzione per inadempimento di un contratto di appalto pubblico relativo al recupero di capannoni militari, il pagamento del corrispettivo contabilizzato e delle riserve, oltre al risarcimento del danno. Il Comune si difende sostenendo di avere già disposto la risoluzione unilaterale e, in via riconvenzionale subordinata, chiede dichiararsi la risoluzione per grave inadempimento dell’appaltatrice.

Il Tribunale accerta la legittimità della risoluzione e condanna il Comune al pagamento di un residuo corrispettivo, escludendo penali e riserve. La Corte d’appello di Bologna accoglie parzialmente l’appello principale dell’appaltatrice, riconoscendo ulteriori somme per lavori e riserve, e rigetta l’appello incidentale del Comune. Quest’ultimo propone ricorso per cassazione con due motivi; la controricorrente eccepisce l’inammissibilità del ricorso.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte esamina l’eccezione di nullità della procura, conferita dal sindaco prima della delibera autorizzativa della giunta. Secondo la giurisprudenza richiamata, l’autorizzazione costituisce condizione di efficacia, non di validità, della costituzione in giudizio; pertanto l’atto può intervenire anche nel corso del processo fino a quando la sua mancanza non sia accertata con sentenza passata in giudicato. Nella specie la ratifica è intervenuta ancor prima della costituzione del rapporto processuale di legittimità.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo e violazione degli artt. 8 e 9 del contratto e dell’art. 21, comma 3, del d.m. 145/2000, sostenendo la compatibilità tra penali per ritardo e risoluzione anticipata. La Corte rileva che il motivo di appello non aveva censurato il principio del Tribunale circa l’inapplicabilità della penale in caso di risoluzione prima della conclusione dei lavori, e che il Comune non confuta la seconda ragione addotta dalla Corte territoriale, ossia la pari inapplicabilità dell’art. 9.

La Corte osserva che l’art. 117 del d.p.r. n. 554/1999 demandava ai capitolati e ai contratti la fissazione delle penali, mentre l’art. 119 disciplinava la risoluzione per grave inadempimento. L’art. 22 del d.m. 145/2000 prevedeva la penale per il maggior tempo impiegato nell’esecuzione.

Il ricorrente contesta la compatibilità ontologica della penale con la risoluzione, ma l’assunto della Corte di appello si fonda su due clausole non specificamente censurate. L’interpretazione del contratto è accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile solo per violazione dei canoni degli artt. 1362 e seguenti cod. civ. A tal fine il ricorrente deve indicare il canone violato e le ragioni dello scostamento; non basta la mera contrapposizione di una diversa lettura.

Con il secondo motivo, il Comune denuncia violazione degli artt. 165 d.p.r. 554/1999 e 345 cod. proc. civ., sostenendo che la censura dell’appaltatrice integrava una domanda nuova. La Corte reputa la censura generica: la Corte territoriale ha escluso l’immutazione dei fatti costitutivi, ravvisando una mera diversa qualificazione giuridica, sempre disponibile per il giudice. Anche il secondo profilo è inammissibile, perché chiede una rivalutazione dell’accertamento di fatto. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e al contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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