Errore materiale del giudice di appello e ricorso incidentale tardivo (Cass. civ. Sez. I n. 3421 del 10.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza di appello, quando sia solo apparente e superabile mediante il richiamo agli atti richiamati nel provvedimento impugnato, integra un errore materiale e non determina la nullità della decisione. L’errore materiale contenuto nella sentenza di merito non può essere corretto dalla Corte di cassazione, giudice di sola legittimità, ma deve essere emendato dal giudice che ha pronunciato la sentenza, anche dopo la proposizione del ricorso per cassazione, con l’istanza di correzione ex artt. 287 e seguenti cod. proc. civ. Il ricorso incidentale notificato oltre il termine, in presenza di un ricorso principale inammissibile, è inefficace ai sensi dell’art. 334 cod. proc. civ.
Il Fatto
Una società affidataria di servizi di viaggio «tutto compreso» conveniva in giudizio l’Istituto previdenziale per contestare l’applicazione di penali contrattuali e per ottenere il risarcimento del danno derivante dal mancato espletamento dell’ultimo turno di uno dei contratti. Il Tribunale, ravvisato l’inadempimento della società, riduceva la penale e condannava l’Istituto al pagamento del residuo corrispettivo. La Corte d’appello accoglieva in parte il gravame principale dell’Istituto, rigettava l’appello incidentale e annullava integralmente la condanna di primo grado.
Avverso la sentenza di secondo grado la società proponeva ricorso per cassazione, deducendo la nullità per contrasto tra motivazione e dispositivo; l’Istituto resisteva e proponeva ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
Il ricorso principale denunciava la nullità della sentenza per assoluta inconciliabilità tra le statuizioni: la Corte territoriale, in motivazione, aveva respinto il motivo di appello sulla riduzione delle penali, ma nel dispositivo aveva eliminato l’intera condanna di primo grado, compresa la somma collegata alla maggior misura delle penali ridotte.
La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile. Il contrasto è solo apparente e superabile mediante il riferimento al contenuto della sentenza di primo grado richiamata nella motivazione. Le due decisioni — rigetto del primo motivo e accoglimento del secondo — sono inequivocabili, sicché la Corte di appello ha errato soltanto nel calcolo della somma da sottrarre nel dispositivo.
Si tratta dunque di un mero errore materiale, correggibile con la sostituzione dell’importo indicato erroneamente con la minor somma effettivamente da eliminare. Sul punto la Corte richiama il principio secondo cui l’errore materiale deve essere corretto dal giudice che ha pronunciato la sentenza, anche se essa è stata oggetto di ricorso per cassazione: la disciplina degli artt. 287 e seguenti cod. proc. civ. attribuisce la competenza al giudice che ha emesso la decisione, mentre la Corte di cassazione, giudice di mera legittimità, non può correggere gli errori materiali del giudice di merito, al quale va rivolta l’istanza di correzione anche dopo la presentazione del ricorso (Sez. 2 n. 13629 del 19.5.2021; Sez. 3 n. 10289 del 27.7.2001; Sez. L n. 1348 del 6.2.1995).
Quanto al ricorso incidentale dell’Istituto, notificato oltre il termine avverso la sentenza pubblicata e non notificata, la Corte lo ha dichiarato inefficace ex art. 334 cod. proc. civ., in conseguenza dell’inammissibilità del ricorso principale. Le spese processuali sono state compensate, tenuto conto dell’esistenza oggettiva dell’errore commesso dalla Corte di appello e della posizione non sostanzialmente oppositiva assunta dall’Istituto in controricorso.
Nota della Redazione
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