Passaggio in giudicato della prescrizione ed esclusione del contraddittore necessario (Cass. civ. Sez. 2 n. 16967 del 30.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di opposizione al decreto di liquidazione del compenso spettante per la custodia di cose sequestrate, la qualità di contraddittore necessario dell’imputato, nei cui confronti è stata disposta la misura, permane solo fino a quando la pronuncia di proscioglimento per intervenuta prescrizione non sia divenuta definitiva. Il passaggio in giudicato della sentenza di non luogo a procedere per prescrizione, infatti, esclude l’interesse di questi a partecipare al giudizio, non essendo più un potenziale destinatario dell’azione di recupero delle spese da parte del Ministero della Giustizia. L’accertamento della definitività di tale pronuncia costituisce una questione mista, processuale e sostanziale, che il giudice dell’opposizione, ove intenda porla a fondamento della decisione, deve sottoporre al contraddittorio delle parti ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.c., assegnando un termine per il deposito di memorie e documenti.
Il Fatto
La società ricorrente aveva eseguito, su disposizione dell’autorità, il trasporto e la custodia di beni sottoposti a sequestro, chiedendo la liquidazione del relativo compenso. Il giudice penale aveva ridotto l’importo richiesto. Proposta opposizione ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, la Corte d’Appello di Roma l’aveva dichiarata inammissibile per carenza del contraddittorio, ritenendo che la ricorrente non avesse provato il passaggio in giudicato della sentenza di non luogo a procedere per prescrizione pronunciata nei confronti dell’indagato, il quale, in assenza di tale prova, manteneva la qualità di parte necessaria del giudizio.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, esaminando congiuntamente i due motivi. Il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 170 d.P.R. n. 115/2002 e degli artt. 100, 102, 164 e 702-bis c.p.c., per essere stata dichiarata l’inammissibilità nonostante l’inutilità di una notifica all’indagato prosciolto. Il secondo motivo lamentava la violazione dell’art. 101, comma 2, c.p.c., per non avere la Corte d’Appello provocato il contraddittorio sulla questione, rilevata d’ufficio, relativa alla mancata dimostrazione del giudicato penale.
I giudici di legittimità hanno osservato che, se la pronuncia di proscioglimento per prescrizione fosse divenuta definitiva, l’indagato non sarebbe stato parte necessaria del giudizio di opposizione, non potendo più essere destinatario dell’eventuale recupero delle spese anticipate dal Ministero. Ne consegue che l’eventuale mancato rispetto dei termini per la rinnovazione della notifica non potrebbe produrre conseguenze sullo sviluppo del processo.
L’accertamento del passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento si configura, pertanto, come una questione mista, rilevante sia sul piano processuale che sostanziale. La Corte d’Appello, avendo fondato la propria decisione su tale rilievo, avrebbe dovuto attivare il contraddittorio, invitando la parte a documentare la definitività della pronuncia, prima di dichiarare l’inammissibilità dell’opposizione.
In accoglimento di entrambi i motivi, il provvedimento impugnato è stato cassato con rinvio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, cui è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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