Inammissibile il ricorso che non censura tutte le autonome rationes decidendi (Cass. civ. Sez. III n. 14695 del 31.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Quando la sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome, ciascuna idonea da sola a sorreggerne il dispositivo, il soccombente che ne impugni una soltanto non ne ottiene la cassazione: l’omessa impugnazione di una delle motivazioni la rende definitiva e le restanti censure non possono condurre all’annullamento. In tema di fideiussione e garanzia per inadempimento dei contratti di leasing, il garante che deduca l’exceptio doli o la violazione dell’art. 1227 cod. civ. deve censurare l’accertamento del giudice di merito che lo ha ritenuto consapevole della possibilità di defalcare il prezzo di vendita dei beni. È inammissibile, infine, il motivo che denunci omessa pronuncia senza precisare dove e quando la questione sia stata già proposta in appello.
Il Fatto
Due fideiussori di una società avevano proposto opposizione al decreto ingiuntivo con cui si chiedeva loro il pagamento delle somme dovute a seguito della risoluzione per inadempimento di contratti di leasing aventi ad oggetto autocarri attrezzati. La banca si era costituita in opposizione.
Espletata una c.t.u. grafologica, che aveva escluso l’attribuibilità di alcune sottoscrizioni a una dei garanti, il Tribunale di Bologna aveva accolto parzialmente l’opposizione, confermando però il decreto nei confronti dell’altro fideiussore. Entrambi i garanti avevano proposto appello; la Corte d’Appello di Bologna aveva rigettato il gravame. Il solo garante soccombente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. La questione approda in sede di legittimità per la dedotta violazione dei principi in tema di exceptio doli e di art. 1227 cod. civ., oltre che per asserita omessa pronuncia sulla richiesta di chiamata in causa di un terzo.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 1227 cod. civ. e dei principi sull’exceptio doli, sostenendo che la banca avesse dolosamente taciuto il tardivo recupero e la svendita degli automezzi e l’avvenuta percezione dei canoni di locazione finanziaria.
La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, rilevando che esso non si correla alla motivazione della sentenza impugnata. Il giudice di merito aveva infatti accertato che lo stesso garante era a conoscenza, sin dal 2008, della possibilità di defalcare dal debito il prezzo ricavato dalla vendita degli automezzi e che non si era attivato per sollecitare la concedente, pur essendo ciò nel suo interesse.
Il ricorrente non si è fatto carico di questa affermazione, che da sola è sufficiente a sorreggere la decisione impugnata. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui, quando la sentenza si fonda su più rationes decidendi autonome, è indispensabile che il soccombente le censuri tutte, poiché l’omessa impugnazione di una di esse rende definitiva la motivazione non attaccata e preclude l’annullamento (vengono citate Cass., n. 18403/2023; Cass., n. 18641/2017; Cass., n. 2108/2012; Cass., n. 22753/2011).
Quanto al profilo di violazione dell’art. 1227 cod. civ., il ricorrente ha prospettato una ricostruzione dei fatti e dell’esito della c.t.u. oppositiva rispetto a quella del giudice di merito, sollecitando un riesame del fatto e della prova, estraneo al giudizio di legittimità (vengono citate Cass., Sez. Un., n. 34476/2019; Cass., n. 5987/2021; Cass., n. 1620/2016).
Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, il ricorrente ha denunciato l’omessa pronuncia sulla richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa di un terzo, dalla quale sarebbe potuta derivare la manleva della sua posizione debitoria. Anche questo motivo è stato dichiarato inammissibile: il ricorrente non ha precisato, trascritto e localizzato se, dove e quando avesse già formulato la censura in appello, incorrendo nella violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il requisito di specificità del ricorso impone un’esposizione autosufficiente, che consenta al giudice di legittimità di avere piena cognizione del fatto sostanziale e di quello processuale senza ricorrere ad altre fonti (vengono citate Cass., Sez. Un., n. 30754/2018; Cass., n. 8117/2022; Cass., n. 21396/2018), principio ribadito anche alla luce della sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 e di Cass., Sez. Un., n. 8950/2022.
All’inammissibilità dei motivi consegue quella dell’intero ricorso. La Corte non ha provveduto sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.
Nota della Redazione
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