Inammissibile il ricorso che non confuta la motivazione impugnata (Cass. pen. Sez. VII n. 3178 del 27.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che denunci il vizio di motivazione deve confrontarsi puntualmente con le argomentazioni del provvedimento impugnato, non essendo sufficiente contrapporre assunti non riferibili alle considerazioni poste dal giudice di merito a fondamento della decisione. La doglianza priva di specificità è inammissibile. La manifesta infondatezza o l’evidente inammissibilità dell’impugnazione, rivelando profili di colpa, giustifica la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.. L’apprezzamento discrezionale del giudice di merito in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, se congruamente e logicamente motivato, non è censurabile in sede di legittimità.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Venezia, che in parziale riforma della decisione di primo grado aveva concesso all’imputato le circostanze attenuanti generiche, rideterminato in senso più favorevole la durata delle pene accessorie di cui all’art. 216, ultimo comma, legge fall., revocato le statuizioni civili e confermato la responsabilità per il delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 216, comma 1, n. 1, e 223, comma 1, legge fall.
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione deducendo tre motivi: il vizio di motivazione in ordine all’elemento soggettivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla configurazione del reato, e infine la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La questione giungeva davanti alla Corte a seguito della memoria difensiva con cui si ribadivano ammissibilità e fondatezza del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i motivi, dichiarando il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, concernente il vizio di motivazione sulla sussistenza dell’elemento soggettivo, la Corte ha rilevato il difetto di specificità: il ricorrente non aveva formulato un’effettiva critica nei confronti del provvedimento, limitandosi a contestarlo con assunti non riferibili puntualmente alle considerazioni poste dalla Corte territoriale a fondamento della dolosa distrazione di somme.
La Corte ha richiamato sul punto il proprio orientamento (Sez. 6 n. 8700 del 2013; conformemente Sez. 2 n. 7667 del 2015), secondo cui il ricorso per cassazione deve confrontarsi con le argomentazioni effettive del giudice di merito. Gli assunti difensivi, relativi al fatto che i professionisti ai quali si era rivolto l’imputato non fossero professionisti esterni ma soggetti preposti a funzioni di controllo in seno alla procedura di concordato preventivo, non incidevano sulle considerazioni tratte dalle modalità delle operazioni, in particolare da quelle fittizie volte a giustificare l’uscita di denaro.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato nella parte in cui assumeva la violazione dell’art. 125, comma 3 cod. proc. pen., e comunque privo di specificità, difettando di un compiuto confronto con il provvedimento impugnato che aveva dato conto degli elementi a sostegno della responsabilità, facendo riferimento non solo alla qualità di amministratore dell’ente, ma anche al successivo ruolo di institore.
Il terzo motivo, relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è stato giudicato manifestamente infondato e generico: la Corte distrettuale aveva dato conto in maniera congrua e logica della ragione dell’esercizio del potere discrezionale, evidenziando il difetto di qualsivoglia elemento passibile di favorevole apprezzamento. Tale apprezzamento non è censurabile in sede di legittimità né mediante l’assertiva erroneità dell’apprezzamento già compiuto dal primo giudice, né mediante il riferimento alla revoca della costituzione di parte civile in secondo grado.
La Corte ha infine dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma equo determinata in euro tremila, ravvisando profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000; Sez. 1 n. 30247 del 2016).
Nota della Redazione
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