Il ne bis in idem richiede identità storico-naturalistica comprensiva del contesto temporale (Cass. pen. Sez. 5 n. 884 del 09.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ne bis in idem, l’identità del fatto ex art. 649 cod. proc. pen. sussiste solo in presenza di una corrispondenza storico-naturalistica tra le condotte, valutata sulla base della triade condotta-negozio causale-evento, e non già per la mera identità della qualificazione giuridica. Il contesto temporale in cui la condotta è realizzata è elemento costitutivo della nozione di idem factum: condotte diffamatorie ripetitive, poste in essere in epoche diverse, costituiscono fatti distinti e non precludono un nuovo giudizio.

Il Fatto

La Corte d’appello di Potenza confermava la sentenza del Tribunale di Matera che aveva condannato l’imputato per il reato di diffamazione aggravata, per aver offeso la reputazione di un ufficiale dei carabinieri attraverso la diffusione di un video giornalistico. Nel giudizio di appello, la difesa deduceva la mancata acquisizione del corpo del reato e sollevava, tramite motivi aggiunti, un’eccezione di ne bis in idem, in quanto l’imputato era stato assolto con sentenza irrevocabile per una precedente condotta diffamatoria relativa alla medesima vicenda. La Corte territoriale dichiarava inammissibile il motivo principale e i motivi aggiunti, e l’imputato ricorreva per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondato il primo motivo relativo alla declaratoria di inammissibilità dell’appello. La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 8825 del 2016, secondo cui l’appello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano enunciati i rilievi critici rispetto alle ragioni della decisione impugnata. Nel caso di specie, la difesa non aveva confutato la circostanza che il video fosse stato prodotto dalla persona offesa, acquisito al fascicolo e direttamente visionato dal Tribunale.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha affermato un principio di particolare rilevanza processuale: l’eccezione di ne bis in idem, anche se sollevata da un imputato diverso da quello del procedimento definito, deve essere esaminata dal giudice, trattandosi di una questione di improcedibilità rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado. La violazione del divieto si risolve, infatti, in un error in procedendo.

Nel merito, la Corte ha richiamato l’approccio della Grande Camera della Corte EDU nella sentenza Sergey Zolotukhin contro Russia, che adotta il criterio dell’identità degli atti materiali, e la giurisprudenza nazionale che configura l’identità del fatto in termini storico-naturalistici, secondo la triade condotta-negozio causale-evento.

Applicando tali principi, la Cassazione ha escluso la violazione dell’art. 649 cod. proc. pen.: la condotta oggetto del precedente giudizio era stata commessa in data 6 settembre 2018, mentre quella in esame il 13 ottobre 2019. La diversa collocazione temporale è elemento dirimente, poiché nella nozione di idem factum rientra anche il contesto temporale. Condotte ripetitive ma temporalmente distinte integrano fatti diversi. Inoltre, il ricorrente non aveva allegato la sentenza assolutoria, impedendo ogni valutazione sulla sovrapponibilità delle condotte. Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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